COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. GUARDIA DI FINANZA di Catania – (avverso posizione irregolare calciatori vari – GARA GUARDIA DI FINAZA/ASEC del 29.04.2002 – CAMPIONATO AMATORIALE C.P. CATANIA) – Proc. n. 63/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. GUARDIA DI FINANZA di Catania - (avverso posizione irregolare calciatori vari - GARA GUARDIA DI FINAZA/ASEC del 29.04.2002 - CAMPIONATO AMATORIALE C.P. CATANIA) - Proc. n. 63/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare di alcuni calciatori iscritti nella distinta dei partecipanti alla gara e schierati dalla Società Asec nella gara stessa prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: i calciatori Anastasio Sebastiano, Zucchero Giovanni, Mazza Ros.Filippo, Pulvirenti Mario, Di Salvo Giuseppe risultano regolarmente tesserati per la Società Asec; Ciò è risultato da un accurato accertamento espletato da questa Decidente; Per quanto attiene la posizione dei calciatori Scorciapino Giuseppe Emiliano, Carbone Fabio, Scorciapino Carmelo, e Minacapelli Salvatore; tesserati federalmente per Società della L.N.D. gli stessi non hanno ottemperato all’obbligo discendente dal regolamento attività amatoriale 2001/2002 - lettera b - comma b - (nulla osta della Società di appartenenza) così come si evince dalla nota dell’ 8.05.2002 del Comitato Provinciale di Catania che in argomento dichiara: “Precisiamo altresì che se esistono calciatori tesserati federalmente erano obbligati ad esibire nulla osta, cosa questa che il gruppo Asec non ha mai provveduto. Conseguentemente va applicato, nella fattispecie il disposto dell’ultimo comma del citato regolamento - lettera b - che testualmente recita “L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà per le Società inadempienti, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 12 n. 5 C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Asec la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e la ammenda di Euro 129; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Marletta Benedetto la sanzione dell’inibizione fino al 30.06.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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