COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO CANICATTI’ (AG) – (avverso squalifica calciatore Giordano Carmelo fino al 31.12.2003 – GARA BARRESE/CANICATTI DEL 21.4.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 47 del 24.4.2002) – Proc. n° 344/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO CANICATTI’ (AG) – (avverso squalifica calciatore Giordano Carmelo fino al 31.12.2003 - GARA BARRESE/CANICATTI DEL 21.4.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 47 del 24.4.2002) – Proc. n° 344/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna Società chiede l’annullamento della squalifica o in subordine la riduzione della squalifica; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: L’atto illecito posto in essere dal calciatore in epigrafe indicato nei confronti dell’assistente arbitro e’ senz’altro alquanto irriguardoso e va censurato; Si rileva però che dall’attento esame del referto di gara redatto dal direttore di gara si evince che il tesserato colpiva con una manata al volto l’assistente arbitro e rinvia al rapporto dello stesso; Dall’attento esame del rapporto dell’assistente arbitro si evince che il calciatore alzava le mani in faccia allo stesso assistente; Dallo studio dei due referti, questa Decidente, pur deprecando il gesto irriguardoso del calciatore “alzare le mani in faccia all’assistente arbitro”; rileva che non emerge la fattispecie sancita dall’arbitro nel proprio referto ove si dichiara che l’assistente arbitro e’ stato colpito con una manata in faccia; Alla luce di quanto sopra, pur deprecando il gesto irriguardoso posto in essere dal calciatore, questa Decidente ritiene che tale gesto non ha comportato conseguenze dannose per l’assistente arbitro; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare fino al 28.2.2003 la squalifica a carico del calciatore Giordano Carmelo; senza addebito di tassa non versata.
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