COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. RAMACCA (CT) – (avverso squalifiche calciatori Caruso Domenico per sei gare e Chisari Salvatore per tre gare – GARA TRINACRIA/RAMACCA del 7.04.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 45 del 10.04.2002) – Proc. n. 334/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. RAMACCA (CT) - (avverso squalifiche calciatori Caruso Domenico per sei gare e Chisari Salvatore per tre gare - GARA TRINACRIA/RAMACCA del 7.04.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” - C.U. n. 45 del 10.04.2002) - Proc. n. 334/A Con appello ritualmente proposto, l’U.S. Ramacca ha chiesto la riduzione delle squalifiche in oggetto, asserendo che le condotte poste in essere dai propri tesserati erano soltanto caratterizzate da “vivaci proteste” nei confronti di decisioni arbitrali; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara osserva che la condotta all’esame di questa Decidente, ed in particolare quella posta in essere dal Caruso, travalica il concetto di vivace protesta. In considerazione, però, del comportamento episodico, non reiterato, e non portato ad ulteriori conseguenze per stessa volontà dell’agente, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta al Sig. Caruso possa essere contenuta in più ridotta misura, meglio indicata in dispositivo. In ordine alla posizione del Chisari, invece, non si ritiene dovere ridurre la squalifica, che si appalesa proporzionata ai fatti posti in essere, correttamente censurati e rubricati dal Giudice Sportivo; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento del proposto appello di squalificare il calciatore Caruso Domenico per quattro gare; di confermare nel resto la impugnata decisione; di non addebitare la prevista tassa reclamo non versata.
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