COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara PARMONVAL – STRASATTI 2000 del 10/ 3/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara PARMONVAL - STRASATTI 2000 del 10/ 3/2002 N.D.; Reclamo Strasatti 2000. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 42 del 13.03.2002 Considerato che la Societa' Strasatti 2000, dopo il preannuncio telegrafico, non ha fatto pervenire il relativo reclamo, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti norme anche nel caso di invocazione della causa di forza maggiore, per cui lo stesso deve intendersi rinunciato; Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Societa' Strasatti 2000 non si e' presentata per la disputa della gara in epigrafe; Visti gli artt. 53 e 55 delle N.O.I. della F.I.G.C. e l'art. 29, punto 8, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Societa' Strasatti 2000 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 155 euro (1ma rinuncia), nonche' l'indennizzo per mancato incasso, nella misura di 207 euro da corrispondere alla Societa' Parmonval; Di addebitare la tassa reclamo alla Societa' Strasatti 2000.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it