COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BASTIONE di Milazzo (ME) – (posizione irregolare assistente arbitro di parte – GARA BASTIONE/URAGANO CEP del 6.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 271/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BASTIONE di Milazzo (ME) – (posizione irregolare assistente arbitro di parte – GARA BASTIONE/URAGANO CEP del 6.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 271/A – La Società reclamante segnala la posizione dell’assistente arbitro di parte Colosi Giacomo, nato il 1946, utilizzato dalla Società Uragano Cep nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva: Il reclamo della Società Bastione non può trovare accoglimento in quanto a norme dell’art. 41 n. 2 C.G.S., soltanto “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale e’ automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”; da ciò discende che l’assistente arbitro di parte, allontanato dall’arbitro nella gara del 3.3.3002 (Uragano Cep/Cot) non rientrando nell’ipotesi citata, e’ stato squalificato a tutto il 20.3.2002, con deliberazione del Giudice Sportivo resa nota con C.U. n° 41 del 6.3.2002 – pubblicato il successivo 7.3.2002 e poiché, a norma delle vigenti disposizioni, le sanzioni inflitte vanno scontate dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, cioè, nella fattispecie, dall’8.3.2002; Pertanto, la funzione di assistente arbitro di parte esplicata dal Sig. Colosi Giacomo nella gara del 6.3.2002, deve considerarsi legittima. P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; di incamerare la tassa reclamo nella misura di Euro 103, disponendo l’accredito della maggiore somma inviata pari ad Euro 26,11.
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