COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING GIOIOSA di Gioiosa Marea (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA CASTELLUCCESE/SPORTING GIOIOSA del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 284/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING GIOIOSA di Gioiosa Marea (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA CASTELLUCCESE/SPORTING GIOIOSA del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 284/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Mammana Giuseppe, nato il 2.8.1978, schierato dalla Società Castelluccese, nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva: Il calciatore Mammana Giuseppe, nato il 2.8.1978, , non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto avrebbe dovuto scontare la sanzione disciplinare inflittagli “per recidività in ammonizioni”, C.U. n° 42 del 6.3.2002 – pubblicato il 7.3.2002 e relativa rettifica – C.U. n° 42/bis che precisa che il Comunicato precedente (C.U. n° 42) deve intendersi del 13.3.2002 – pubblicato il successivo 14.3.2002; Conseguentemente il calciatore Mammana Giuseppe, ripetesi, non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Castelluccese la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 129; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Oieni Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 28 Aprile 2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Mammana Giuseppe, nato il 2.8.1978 una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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