COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 di Marsala (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA BOSCO 1970/MARGHERITESE del 24.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I”) – Proc. n° 289/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. BOSCO 1970 di Marsala (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA BOSCO 1970/MARGHERITESE del 24.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I”) – Proc. n° 289/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Grafato Antonino, nato il 6.3.1971, schierato dalla Società Margheritese nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva:
Il calciatore Grafato Antonino, nato il 6.3.1971, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto esplicando l’attività di allenatore, nella medesima Società Margheritese 2000, è stato squalificato fino al 31.3.2002 – C.U. n° 32 del 20.3.2002 - Comitato Provinciale di Agrigento.
Considerato che la squalifica a tempo, a norma delle vigenti disposizioni, non consente nessuna attività nell’ambito della F.I.G.C. ne consegue che il predetto calciatore non era legittimato a prendere parte alla gara in esame.
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Margheritese la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Calandra Calogero la sanzione dell’inibizione fino al 05.05.2002, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.;
di infliggere al calciatore Grafato Antonino, nato il 6.3.1971, una giornata di squalifica.
Di restituire la tassa reclamo inviata dalla Società Bosco 1970.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 di Marsala (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA BOSCO 1970/MARGHERITESE del 24.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I”) – Proc. n° 289/A –"