COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POZZALLO (SR) – (avverso squalifica calciatore Pisana Giuseppe al 31.12.2005 – GARA POZZALLO/CANICATTINI del 17.03.2002 – CAMPIONATO PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n° 295/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POZZALLO (SR) – (avverso squalifica calciatore Pisana Giuseppe al 31.12.2005 – GARA POZZALLO/CANICATTINI del 17.03.2002 – CAMPIONATO PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n° 295/A – La Società indicata in epigrafe chiede la riforma dell’impugnato provvedimento, perché, a detta della stessa, non proporzionato al fatto di che trattasi, in contestazione; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Preliminarmente, si annota che la ricorrente non si e’ presentata all’odierna udienza di esame e di decisione (sebbene convocati come da richiesta); Gli atti ufficiali, a norma di regolamento fanno piena fede per quanto in essi riferito. L’addebito a carico del calciatore in esame, è rilevabile in maniera incontrovertibile da quanto riferito prima dell’arbitro poi, in particolare, dall’assistente di linea. Non sono conducibili, ai fini della discolpa invocata, le richieste testimonianze, perché non consentite dalle norme del C.G.S.; L’addebito, pertanto va confermato, però tenuto conto che lo stesso e’ limitato ad un gesto, pur esso più che censurabile, che non ha provocato particolari conseguenze fisiche; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico del Sig. Pisana Giuseppe (A.S. Pozzallo) fino al 31.12.2004; per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.
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