COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.C. C.R.S. LA RISCOSSA REGALBUTO (EN) – (avverso squalifica 6 gare calciatore Di Cataldo Rosario Davide; squalifica 3 gare calciatori Politi Vincenzo e Parisi Sebastiano – GARA RISCOSSA REGLABUTO/MASSANNUNZIATA del 24.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 44 del 3.4.2002) – Proc. n° 310/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.C. C.R.S. LA RISCOSSA REGALBUTO (EN) – (avverso squalifica 6 gare calciatore Di Cataldo Rosario Davide; squalifica 3 gare calciatori Politi Vincenzo e Parisi Sebastiano – GARA RISCOSSA REGLABUTO/MASSANNUNZIATA del 24.3.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 44 del 3.4.2002) – Proc. n° 310/A – L’appellante chiede riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori suddetti sottolineando che il Di Cataldo è rimasto coinvolto nei fatti al solo fine di difendere il direttore di gara, mentre gli altri due calciatori rimanevano coinvolti nei fatti loro malgrado; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; 2) Non risulta infatti l’attività difensiva che il Di Cataldo avrebbe posto in essere, mentre e’ descritta l’azione posta in essere dai calciatori Politi e Parisi, tutt’altro che passiva o indotta; 3) In ordine alle sanzioni può aggiungersi che va rimodulata la squalifica a carico del Di Cataldo, tenuto conto di quanto addebitatogli in rapporto alle circostanze e alle conseguenze determinate; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 4 giornate di gare la sanzione a carico del calciatore Di Cataldo Davide Rosario; di confermare il resto dei provvedimento; senza addebito di tassa.
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