COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara M.A.S.T. FAVIGNANA – PARTINICO AUDACE C.S.R.L. del 14/ 4/2002 3-3; Pro-forma dal 32′ del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara M.A.S.T. FAVIGNANA - PARTINICO AUDACE C.S.R.L. del 14/ 4/2002 3-3; Pro-forma dal 32' del 2° tempo. Con reclamo ritualmente proposto la Società Partinico Audace chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società MAST Favignana in quanto responsabile di "situazioni che hanno decisamente influito sul regolare svolgimento della gara"; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 32' del 2° tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della Società Partinico Audace, l'arbitro veniva circondato e quindi offeso, minacciato, spintonato e strattonato per circa due minuti da parte di calciatori della Società MAST Favignana ai quali si aggiungevano i tesserati della stessa che sostavano in panchina; in tale frangente il direttore di gara veniva colpito da tergo con un calcio alle gambe e gli venivano tirati con violenza i capelli; L'arbitro, a tal punto, valutata la situazione determinatasi ed impossibilitato ad assumere i provvedimenti disciplinari del caso, a tutela della incolumità propria e dei calciatori ospiti, decideva di proseguire la gara pro-forma; Considerato che nel prosieguo della gara l'arbitro ometteva di assumere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Di Vita Gianluca, Bonanno Francesco e Beninati Massimo (MAST Favignana) i quali, nonostante i gravi contegni loro addebitabili, non venivano espulsi e che, al solo scopo di favorire la Società MAST Favignana, espelleva il calciatore Di Marco Giacomo (Partinico Audace), che pertanto non soggiace all'automatismo della squalifica, e che inoltre concedeva alla suddetta Società un inesistente calcio di rigore; Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla prosecuzione pro-forma della gara anche in considerazione dell'assenza di Forza Pubblica e della presenza minacciosa dei sostenitori della Società MAST Favignana nei pressi del cancello di accesso al terreno di giuoco; Sancita la responsabilità della Società Società MAST Favignana in ordine al comportamento dei propri tesserati e sostenitori; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono riportati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo della Società Partinico Audace non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società MAST Favignana la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di Euro 250,00.
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