COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 213/01-mt Reclamo Della Agliana Calcio Femminile Avverso Decisione G.S. Regionale: Squalifica Puopolo Claudia Fino A Tutto Il 16/6/2004 (C.U. N. 43 Del 16/5/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 213/01-mt Reclamo Della Agliana Calcio Femminile Avverso Decisione G.S. Regionale: Squalifica Puopolo Claudia Fino A Tutto Il 16/6/2004 (C.U. N. 43 Del 16/5/2002) Avverso la decisione del primo Giudice così motivata "a fine gara stringeva ironicamente la mano al D.G. rivolgendogli frase ingiuriosa e nel contempo gli graffiava la mano. Di poi, per impedirgli di entrare nello spogliatoio, tirava l'arbitro per la divisa e puntandogli ripetute volte il dito sul petto lo offendeva unitamente ai dirigenti avversari. Successivamente sferrava ripetuti calci e pugni contro la porta dello spogliatoio arbitrale persistendo nel proprio contegno ingiurioso" presentava rituale reclamo l'Agliana F.C., con sottoscrizione anche della calciatrice squalificata. L'impugnazione, evocando un errore tecnico del quale si sarebbe reso responsabile l'arbitro nel corso dell'incontro, spiega la tensione che seguì a detta svista arbitrale e che determinò la reazione di tesserati della Agliana. In detto contesto vanno collocate, a parere della reclamante, le condotte ascritte alla Puopolo, che, peraltro, si limitò a stringere la mano al D.G. senza avere i requisiti fisici per poter provocare allo stesso, con detto gesto, dolore o altre conseguenze. Ammesse (in sede di audizione personale) le offese, la reclamante esclude che la Puopolo abbia posto in essere le ulteriori condotte contestatele, che sarebbero state commesse da altre calciatrici, non riconosciute dal D.G.. Per l'effetto, la Agliana chiede una riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo merita accoglimento. Occorre premettere che nessuno degli argomenti difensivi svolti dalla reclamante in sede di reclamo e in sede di audizione personale è fondato. E ciò non solo perché, negli atti gara, l'arbitro mostra di avere riconosciuto con sicurezza nella Puopolo l'autrice delle condotte che le si addebitano, ma anche perché la reclamante, pur evocando responsabilità di altre atlete nei fatti addebitati alla Puopolo, non è stata in grado di fornire i relativi nominativi, per l'effetto rendendo privo di pregio l'argomento difensivo. Detto, dunque, che i fatti contestati debbono tutti ritenersi ampiamente provati, occorre verificare l'adeguatezza della sanzione. Invero le pur censurabili condotte poste in essere dalla Puopolo (stretta di mano che procura un graffio, peraltro non refertato, giacca del D.G. tirata da dietro, dito puntato sul petto, calci e pugni contro la porta) non hanno una carica violenta particolarmente intensa, essendo più l'espressione di una scomposta protesta che non di una reale volontà di cagionare danni fisici al D.G.. Anche il contesto è unico, trattandosi di gesti che si susseguono in un breve lasso di tempo, segno evidente di un'unica determinazione. Le suddette considerazioni suggeriscono, dunque, di riconsiderare la prima sanzione, e al proposito stimasi equa la squalifica fino a tutto il 16/7/2003. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Puopolo Claudia fino a tutto il 16/7/2003. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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