COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 048/01-sa.Impugnazione della A.S. SAN DONATO avverso la squalifica del giocatore SALVADORI Matteo inflitta dal G.S. regionale, fino al 25 gennaio 2002 ( Com. Uff. n. 13 del 25 ottobre 2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 048/01-sa.Impugnazione della A.S. SAN DONATO avverso la squalifica del giocatore SALVADORI Matteo inflitta dal G.S. regionale, fino al 25 gennaio 2002 ( Com. Uff. n. 13 del 25 ottobre 2001). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, SALVADORI Matteo, che il G.S. regionale aveva così motivato: “Per avere strattonato il D.G. per la maglietta. Uscendo dal terreno di gioco applaudiva ironicamente il D.G.- Sanzione aggravata in quanto capitano”- Deduceva la reclamante che il Salvatori, in quanto capitano, era intervenuto nei pressi dell’arbitro, mentre questi stava convalidando una rete della squadra avversaria, solo per chiedere spiegazioni e allontanare i propri compagni, che avevano formato un capannello intorno al DG.- Era quindi stato espulso in quei momenti concitati, avendo l’arbitro medesimo male interpretato i suoi gesti. Deve essere conclamato il fatto ascritto al tesserato, tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, secondo il disposto delle Carte federali in caso di contrasto della stessa con le indicazioni del reclamo. Tuttavia, ritiene il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni assimilabili – che, nel caso di specie, il gesto per la sua connotazione, appare essere stato di lieve portata, essendo riconducibile alla intenzione di richiamare l’attenzione del DG, sia pur in termini assolutamente non consoni, ma senza una reale attività aggressiva verso la di lui persona, anche se, in un secondo momento divenuta la condotta pure ironica e di dileggio del medesimo arbitro. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata quella di mesi due, complessivamente, cioè, anche tenuto conto dell’aggravio che deriva dal ruolo di capitano, fino al 25 dicembre 2001. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SALVADORI MATTEO stabilendola in mesi due, fino al 25 dicembre 2001 (anziché fino al 25 gennaio 2002, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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