COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 126/01-sa. Impugnazione della U.S. BOZZANO Calcio avverso la squalifica del proprio allenatore ORSUCCI Fulvio, inflitta dal G.S. Regionale, fino al 17 marzo 2003 (Com. Uff. n. 24 del 17 gennaio 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 126/01-sa. Impugnazione della U.S. BOZZANO Calcio avverso la squalifica del proprio allenatore ORSUCCI Fulvio, inflitta dal G.S. Regionale, fino al 17 marzo 2003 (Com. Uff. n. 24 del 17 gennaio 2002). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. ORSUCCI Flavio, che il G.S. Regionale aveva così motivato: “A fine gara si avvicinava al D. G. pronunciando ripetutamente frase irriguardosa. Di poi gli appoggiava una mano sulla schiena dando una leggerissima spinta senza causare conseguenza alcuna. L’episodio si ripeteva alcuni metri dopo. Giunti in prossimità degli spogliatoi, volgendole spalle all’arbitro, alzava la gamba all’indietro colpendo il D. G. ad una gamba senza, peraltro, né violenza né forza tanto da non procurare alcun danno fisico al medesimo”- Deduceva la reclamante che il tesserato aveva scalciato con stizza verso la rete di recinzione per togliersi la terra dalle scarpe e la tuta; neppure aveva potuto vedere l’arbitro nel mentre questi stava rientrando nel di lui spogliatoio, essendo questo posizionato in zona diversa, distante 15 metri, e con percorso anch’esso distinto, rispetto a quello che intraprendono le squadre, sia all’entrata, che all’uscita, nel e dal terreno di gioco. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato che, oltre alle frasi irriguardose, l’ORSUCCI si era distinto per le due leggere spinte in diversificata successione, ma sempre mentre gli stava parlando o lo aveva a diretto contatto; anzi, essendogli passato davanti un attimo prima dell’episodio del calcio all’indietro. Ha, comunque, specificato che l’ORSUCCI “…non hai mai mostrato intenzioni violente nei miei confronti e tutti i gesti sono stati di lieve entità, a partire dal tono con cui mi accusava della mia incompetenza in merito alla direzione di gara, per concludere con le due spinte ed il calcio…”. Devono ritenersi conclamati i fatti tutti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, che deriva da espressa disposizione delle carte federali - a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno. Peraltro è credibile in toto anche quando il D.G. spiega come sia certo che il tesserato lo abbia - sia pure con atto di lieve portata - “scalciato” allungando la gamba all’indietro, ove sapeva –evidentemente - esserci l’arbitro stesso, per le ragioni sopra dette e cioè per averne avuta diretta e continua conoscenza, al punto di averlo potuto attingere, con i gesti (spinte lievissime) precedenti ed averne, un attimo prima, ricevuto il saluto. Ha dunque scarsa rilevanza che l’arbitrio medesimo sia normalmente indirizzato verso una certa uscita, “geograficamente” distinta rispetto a quella verso cui il capannello di giocatori ed altri addetti si stavano avviando, e, comunque, sempre a suo dire, ivi si trovava, e ciò non può, dunque, essere revocato in dubbio. Ritiene, inoltre, il Collegio che deve - complessivamente ed in particolare - evidenziarsi, la modestia degli effetti e prima ancora di tutte le forme di condotta estrinsecate, ciascuna a sé considerata affatto rilevante, non di meno quella che, nella presente decisione, ha necessariamente maggiore rilevo (il calcio all’indietro) tutte come sopra spiegate dall’arbitro. Ciò depone per una valutazione sanzionatoria certamente più contenuta rispetto alla pena sancita dal primo giudice, anche alla luce del necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate da offese, ingiurie ma anche da una qualche accenno di “violenza” diretta sulla persona dell’arbitro, senza però determinare anche solo minimi pregiudizi, quindi con una gestualità complessiva il cui connotato - pur ovviamente e significativamente censurabile - tuttavia si pone in alvo intermedio tra la irriguardosità e la vessazione propria, quest’ultima espressa, in concreto, con la diretta intenzione e il necessario autocontrollo, da non determinare alcuna conseguenza e neppure dolore al D.G.-. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi complessivamente in mesi sei, e cioè fino al 17 luglio 2002. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore ORSUCCI Fulvio stabilendola in mesi sei e, quindi, fino al 17 luglio 2002 (anziché fino al 17 marzo 2003, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa. .
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