COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 197/01-GC. Reclamo Presentato Dall’a.C. Calcinaia Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Mainardi Giorgio Fino Al 18.11.2002. C.U. N° 37 Del 18.04.2002

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 197/01-GC. Reclamo Presentato Dall’a.C. Calcinaia Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Mainardi Giorgio Fino Al 18.11.2002. C.U. N° 37 Del 18.04.2002 Il Giudice Sportivo Regionale squalificava fino al 18.11.2002 il tesserato Mainardi Giorgio il quale, espulso per gioco violento, dopo la notifica offendeva e minacciava ripetutamente il D.G.. A fine gara tentava di aggredire il D.G. non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti che lo immobilizzavano gettandolo a terra. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo l’A.C. Calcinaia; sostiene, la reclamante, che il Mainardi – giocatore che nel corso della sua carriera si è sempre distinto per la sua correttezza – sia stato vittima di un occasionale e momentaneo stato d’ira. In buona sostanza, ed apprezzabilmente, la società ammette quanto accaduto, evidenziando anche di essersi fattivamente adoperata per placare gli animi. Conclude con la richiesta di annullamento o di riduzione della sanzione inflitta, con contestuale istanza affinché la C.D. ascolti il sig. Lorenzin, dirigente. Preliminarmente osserva questo Collegio che può essere ascoltata la società per mezzo del suo Presidente (o di chi ne ha i poteri) ovvero altro dirigente appositamente ed espressamente delegato. La richiesta di audizione del sig. Lorenzin, in quanto tale, non può essere accolta essendo assimilabile ad una prova testimoniale non consentita dalla Carte Federali. Ciò premesso il sig. Lorenzin, presentatosi avanti alla Commissione, veniva ugualmente, ma informalmente, udito. Il reclamo non merita accoglimento. Pur apprezzando il comportamento dei dirigenti della società, puntualmente rilevato anche dall’arbitro, nel tentare concretamente di sedare gli animi, non si può non evidenziare come il gesto compiuto dal giocatore appaia senz’altro grave, soprattutto tenuto conto che vari erano i dirigenti che sono dovuti intervenire per bloccare - si noti, a terra - il Mainardi; il che ne prova la condotta particolarmente pericolosa e violenta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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