COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 032/01-rn. Reclamo G.S. Rapolano Terme Avverso Inibizione Fino Al 13.03.2002 Del Signor Mucciarelli Gianluca (C.U N° 12 Del 17102001)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
032/01-rn. Reclamo G.S. Rapolano Terme Avverso Inibizione Fino Al 13.03.2002 Del Signor Mucciarelli Gianluca (C.U N° 12 Del 17102001)
Propone rituale reclamo il G.S. Rapolano Terme avverso la inibizione del signor Mucciarelli Gianluca comminata dal G.S. Provinciale di Siena con la seguente motivazione:” Allontanato dal campo di gioco per frase irriguardosa verso il D.G. Successivamente si accomodava di nuovo in panchina senza autorizzazione. Veniva di nuovo allontanato dal recinto di gioco con l’aiuto del capitano della squadra”.
Nel chiedere una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva in relazione a quanto accaduto, la reclamante sostiene che il Mucciarelli, entrato in campo senza autorizzazione, veniva espulso, giustamente, per comportamento non regolamentare, e dopo essersi allontanato, e stazionando nei pressi degli spogliatoi, rientrava in campo, senza peraltro accomodarsi in panchina, solo per cercare di sedare un accenno di rissa tra i giocatori, allontanandosi poi su invito del D.G. senza esitazione alcuna e senza l’intervento del capitano, a fine gara poi si recava nello spogliatoio arbitrale per scusarsi con il D.G..
In ultimo la reclamante fraintende l’entità della sanzione sostenendo essere eccessivi i “sei” mesi inflitti, ma dal facile conteggio dal comunicato al termine della sanzione si può arguire che la inibizione è di cinque mesi.
La reclamante avendo chiesto di essere udita veniva convocata per l’udienza del 16112001, ma nonostante la rituale convocazione non si presentava ed il ricorso veniva esaminato in sua assenza.
La C.D. avendo comunque acquisito il supplemento di rapporto ed esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo.
I fatti non sono in discussione se non nella loro dinamica e consequenzialità poiché neppure la reclamante di fatto li contesta, salvo dare una analisi diversa delle motivazioni, l’inica vera contestazione appare essere la necessità dell’intervento del capitano nel secondo allontanamento del Mucciarelli.
Il D.G. nel supplemento conferma in toto quanto già oggetto di rapporto, compreso l’intervento del capitano e pertanto, dato il carattere di prova privilegiata del rapporto stesso i fatti debbono intendersi acclarati, e il reclamo va accolto solo sotto il profilo della congruità.
Dal riesame della sanzione appare infatti più equa una squalifica per tre mesi, infatti seppur reo di comportamento ingiurioso e non regolamentare reiterato, non appare che il Mucciarelli si sia reso protagonista di episodi particolarmente gravi eo violenti tali da essere sanzionati con cinque mesi di inibizione.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la inibizione al signor Mucciarelli Gianluca fino al 13 gennaio 2002, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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