COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 50/01-rn.Reclamo Pol. Sieci Avverso Squalifica Fino Al 30.04.2003 Del Calciatore Mascagni Dimitri (C.U. N° 17 Del 31102001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 50/01-rn.Reclamo Pol. Sieci Avverso Squalifica Fino Al 30.04.2003 Del Calciatore Mascagni Dimitri (C.U. N° 17 Del 31102001) Propone rituale reclamo la Pol. Sieci avverso la squalifica del signor Mascagni Dimitri comminata dal G.S. Provinciale di Firenze con la seguente motivazione:” A fine gara colpiva volontariamente con una manata il D.G. tale da fargli perdere l’equilibrio, che gli procurava lieve e momentaneo dolore, il calciatore veniva allontanato dal custode del campo e dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria.”. Nel chiedere una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva in relazione a quanto accaduto, la reclamante non contesta i fatti riferiti dal D.G. ma tenta di ridimensionare la gravità dell’episodio facendo altresì riferimento alla giovane età del Mascagni. Tali istanze venivano ribadite all’udienza 23111 alla quale venivano sentiti la reclamante ed il suo difensore. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto ed esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. I fatti non sono in discussione se non nella loro valutazione ai fini della sanzione, poiché neppure la reclamante di fatto li contesta. Il D.G. nel supplemento conferma in toto quanto già oggetto di rapporto, e il reclamo va esaminato solo sotto il profilo della congruità. Dal riesame della sanzione appare più equa la squalifica di anni uno, considerata la dinamica e la reale entità dei fatti e delle conseguenze riportate dal D.G. anche alla luce del supplemento, nonché della giovanissima età del Mascagni. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Dimitri Mascagni fino al 31102002 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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