COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 055/01-gl.Cinigiano / Manciano (3-2) del 3/11/2001 Campionato Juniores provinciali, in C.U. Provinciale di Grosseto n.15 del 7/11/2001.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 055/01-gl.Cinigiano / Manciano (3-2) del 3/11/2001 Campionato Juniores provinciali, in C.U. Provinciale di Grosseto n.15 del 7/11/2001. Squalifica fino al 5/5/2002 del calciatore Donati Marco della Società Manciano il quale “ a fine gara, al rientro nello spogliatoio, affrontava il D.G. e tenendo comportamento offensivo e minaccioso lo colpiva con il dito indice alla guancia per tre volte, senza peraltro procurare conseguenze. “ Reclama la Società Manciano avverso la squalifica del proprio tesserato sostenendo come lo stesso non abbia minacciato il D.G .,sia pure offendendolo, e che l’avere per una volta colpito l’arbitro con un dito è stato un atto involontario, frutto unicamente della concitazione della discussione. La reclamante ritenendo eccessivamente afflittiva la sanzione ne chiede la riduzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma altresì il primo in ogni sua parte, ovvero conferma sia le offese che le minacce sostenendo inoltre che il calciatore lo ha effettivamente colpito con il dito indice della mano al volto per tre volte con evidente atteggiamento intimidatorio e di scherno. La C.D. sulla base dei documenti ufficiali, analizzata la situazione nel suo complesso, respinge il reclamo. In verità l’atteggiamento del calciatore Donati Marco deve essere adeguatamente sanzionato in quanto costituisce un vero e proprio attacco fisico e morale alla figura dell’arbitro anche se lo stesso non ha portato a conseguenze fisiche rilevanti. Il fatto deve essere severamente sanzionato proprio in virtù del fatto che è avvenuto a fine gara ovvero in un momento in cui non è più presente la tensione agonistica derivante dall’impeto dello sforzo fisico, quindi ogni attenuante al caso di specie deve ritenersi inapplicabile. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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