COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 062/01-sa. Impugnazione della U.S. ANTELLA avverso la squalifica del giocatore Sig. MANCINI Martino, inflitta dal G.S. provinciale di Firenze, fino al 3 maggio 2003 ( Com. Uff. n. 18 del 7 novembre 2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 062/01-sa. Impugnazione della U.S. ANTELLA avverso la squalifica del giocatore Sig. MANCINI Martino, inflitta dal G.S. provinciale di Firenze, fino al 3 maggio 2003 ( Com. Uff. n. 18 del 7 novembre 2001). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la significativa riduzione della sanzione, come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. MANCINI Martino, che il G.S. provinciale aveva così motivato: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al D.G. portandosi faccia a faccia con il medesimo. Successivamente, dopo averlo offeso gravemente e ripetutamente, gli sputava addosso e lo spintonava facendolo arretrare di alcuni passi . Veniva allontanato a forza dai suoi compagni. ”- Deduceva la reclamante che il tesserato non aveva volontariamente sputato addosso all’arbitro, ma che, nella concitazione del momento, successivo alla sua espulsione vi era stata nel corso della vibrante protesta una fuoriuscita di saliva, del tutto fortuita. Richiesta e disposta l’audizione, dinanzi a questo Collegio la Società reiterava la richiesta e le motivazioni a sostegno della stessa. L’arbitro, che chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, il DG ha maggiormente illustrato la dinamica dei fatti, così esprimendosi: “Il Mancini si è portato spontaneamente, di sua iniziativa, ad una distanza di circa 5 cm dal mio viso…per manifestare la sua protesta. Tale protesta si è concretizzata con ripetute offese e con un atto aggressivo volontario, indubbio ed incontrovertibile ( mi spintonava con entrambe le mani facendomi arretrare di alcuni passi) e, inoltre, venivo colpito in viso dalla saliva del Sig. Mancini. E’ stata una sua scelta precisa (instaurare il contatto faccia a faccia) sicuramente causata dallo stato di eccitazione e di nervosismo nel quale versava il giocatore…che mi ha condotto ad un’interpretazione di volontarietà nell’evento in questione…”-. In buona parte conclamato il fatto complessivo ascritto al tesserato, ed, in particolare, il gesto della spinta, con entrambe le mani, ed il conseguente arretramento del D.G. - neppure contestato dalla reclamante – che già in quanto tale comporta esso solo - salve particolarità del gesto - la squalifica per mesi sei, a cui, analogamente, sono da aggiungersi le offese ripetute e la necessità di intervento dei compagni per neutralizzarne l’azione, osserva questa CD che – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale derivante dalle disposizioni delle Carte federali - la condotta del giocatore, anche quanto allo “sputo”, appare da approfondire nel suo profilo di intenzionalità. In primo luogo, un’interpretazione in tale direzione deriva dalle complessive indicazioni dell’arbitro; in secondo luogo, è esperienza comune che la percezione di uno sputo, se volontariamente diretto - a così breve distanza - sia nitidamente apprezzabile da parte soggetto passivo – nel rapporto gara, il D.G si esprime in termini perentori (“…mi ha sputato, colpendomi addosso”) rispetto alla espettorazione di saliva che possa avvenire nella ( e per la) concitazione del parlare, urlare o protestare, con getto anche più “disperso”. Tuttavia, alla luce del secondo e più diffuso atto scritto dell’arbitro, sopra riportato, che certo non rassicura sulla pacifica volontarietà di tale gesto, ed esaminato solo in questa sede ( ciò che spiega la “correttezza iniziale” della decisione del primo giudice che tale documento non possedeva) , ritiene il Collegio che un certo margine di incertezza possa comunque residuare, in termini neppure banali e tale da imporre - per il generale principio di favore per l’incolpato, in caso di dubbio - una congrua riduzione della sanzione; così come la squalifica stessa, nella sua determinazione finale, non può del tutto sottacere una complessiva unitarietà della condotta, nel senso che le descritte azioni, pur nella loro diversità, appaiono estrinsecazione di aggressività ed offensività, in un lasso di tempo pressoché contestuale. Nel caso di specie, pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata quella stabilita in mesi dieci, complessivamente, cioè fino al 7 settembre 2002. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MANCINI Martino, stabilendola in mesi dieci, fino al 7 settembre 2002 ( anziché fino al 3 maggio 2003, come stabilito dal G.S. provinciale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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