COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 065/01-sa. Impugnazione della U.S. MORIANESE avverso la squalifica inflitta dal G.S. Provinciale di Lucca al giocatore MAIALI SIMONE, fino al 8 marzo 2002 ( Com. Uff. n.15 del 8 novembre 2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 065/01-sa. Impugnazione della U.S. MORIANESE avverso la squalifica inflitta dal G.S. Provinciale di Lucca al giocatore MAIALI SIMONE, fino al 8 marzo 2002 ( Com. Uff. n.15 del 8 novembre 2001). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. Maiali Simone, che il G.S. aveva così motivato: “Mentre veniva ammonito dall’arbitro, gli colpiva la mano facendogli cadere il cartellino e alla notifica offendeva il D.G. e i Dirigenti federali ”- Deduceva la reclamante che, in esito alla seconda ammonizione ( di entrambe spiegava la causale) ed alla conseguente espulsione, il calciatore – capitano della squadra – “…si rimetteva alle decisioni del Sig. Direttore di gara, allontanandosi mestamente dal terreno di gioco…”.- L’arbitro chiaramente aveva così descritto l’accaduto, nel rapporto inoltrato al GS: “…al momento della estrazione del cartellino giallo, mi colpiva la mano facendomi cadere i cartellini. Dopo averli raccolti e avergli mostrato il cartellino rosso, pronunciava la seguente frase ‘ vaffan.. e accidenti a te e a chi ti ha mandato…” - Nel supplemento di rapporto - atto quivi inoltrato in esito al reclamo, e sulla scorta delle argomentazioni difensive ivi svolte - l’arbitro ribadisce in toto tale versione.. La versione arbitrale, dettagliata e puntuale, non può non prevalere sulla quella diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è congrua per la aggressività della condotta espressa con il colpo alla mano dell’arbitro, proporzionata ai casi similari e bene si correla alla volontarietà della condotta ed alla pervicacia dimostrata, anche con le espressioni ingiuriose, successive al colpo medesimo, qui evidenziandosi come neppure si sia tenuto conto del ruolo rivestito dal tesserato, di capitano, che determinerebbe, essendosi violato il generale dovere di atteggiarsi in modo più che consono ed anche rappresentativo rispetto ai terzi, ulteriore inasprimento della squalifica. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come stabilita dal GS nei confronti del MAIALI SIMONE e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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