COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 064/01-gl. Gara Unione 98 / S. Pietro in Vico (1-2) del 3/11/2001 .Campionato Juniores Provinciali in C.U. n.15 del 8/11/2001 Comitato Provinciale di Lucca. Squalifica fino al 8/4/2002 al calciatore Micheli Luca (Unione 98) per avere spinto con le mani sulle spalle ,in modo violento, volontariamente l’arbitro, dopo una lunga protesta.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 064/01-gl. Gara Unione 98 / S. Pietro in Vico (1-2) del 3/11/2001 .Campionato Juniores Provinciali in C.U. n.15 del 8/11/2001 Comitato Provinciale di Lucca. Squalifica fino al 8/4/2002 al calciatore Micheli Luca (Unione 98) per avere spinto con le mani sulle spalle ,in modo violento, volontariamente l’arbitro, dopo una lunga protesta. Reclama la società Unione 98 avverso il provvedimento disciplinare a carico del proprio tesserato, sostenendo come, in occasione di una discussione venutasi a creare fra il Micheli ed il D.G. ,il primo avrebbe appoggiato le mani sulle spalle dell’arbitro per spiegare fatti di gara ,escludendo comunque ogni tipo di violenza. La reclamante conclude chiedendo l’audizione personale ed una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente le proprie tesi sostenendo di essere stato spinto ”con le mani sulle spalle a gioco fermo in modo violento e volontario facendomi indietreggiare di due passi senza causarmi dolore”. All’udienza del 14/12/01 la reclamante ,udita come da sua richiesta, ha confermato il testo del ricorso, precisando come il calciatore abbia appoggiato la mano destra sull’omero del D.G. e non entrambe le mani sulle spalle, trovandosi i due affiancati ,al fine di ricevere chiarimenti su fatti di gioco. La C.D. esaminati gli atti ufficiali ed udito la parte reclamante accoglie il gravame. La C.D. in primo luogo condanna severamente il comportamento del calciatore per due ordini di motivi: in primo luogo giova ricordare come il rapporto con l’arbitro debba essere sempre tenuto dal capitano della squadra e non da ogni singolo calciatore ,pertanto il Micheli da questo punto di vista appare senza dubbio censurabile in quanto contravventore ad una consolidata regola comportamentale e giuridica ,in secondo luogo l’atteggiamento del citato è meritevole di sanzione per il solo fatto di essersi permesso di usare mezzi fisici per intrattenere rapporti con il D.G. Premesso quanto sopra, relativamente al fatto incriminato ,la versione data dal D.G. ,nonostante nel supplemento di rapporto lo stesso riporti la frase ”con questo spero di essere stato capito meglio ”non appare assolutamente chiarificatrice dell’evento contestato. Valga il vero che risulta assolutamente difficile comprendere come una spinta con entrambe le mani inferta sulle spalle, in modo violento e volontario, possa fare indietreggiare di ben due passi un individuo. In buona sostanza, una spinta data sulle spalle presuppone che l’azione venga posta in essere da dietro, quindi in modo assolutamente inidoneo a provocare un indietreggiamento del soggetto leso. La versione data dall’arbitro appare quindi poco comprensibile ,mentre appare maggiormente plausibile ,sia pure con tutte le censure del caso ,la versione fornita dalla reclamante. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo della Società Unione 98 riducendo la squalifica del calciatore Micheli Luca dal 8/4/2002 al 31/1/2002. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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