COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 071/01-sa. Reclamo in proprio del sig. MORBIDELLI Giorgio ( U.C Zenith ) avverso dec. del G.S provinciale di Arezzo . Inibizione fino al 30.06.2003. (C.U 15 del 14.11.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 071/01-sa. Reclamo in proprio del sig. MORBIDELLI Giorgio ( U.C Zenith ) avverso dec. del G.S provinciale di Arezzo . Inibizione fino al 30.06.2003. (C.U 15 del 14.11.2001) Con rituale gravame, il tesserato della intestata società adiva, in proprio, questa C.D, chiedendo la revoica e, comunque , la riduzione della sanzione come sopra inflittagli , che il G.S aveva così motivato: “Al termine dell’incontro, rivolgeva al D.G , frasi offensive e minacciose, quindi gli si parava dinanzi e dopo avergli detto – Ti sputo – da circa 15 cm di distanza , metteva in pratica il gesto attingendo il D.G ad entrambe le labbra , di poi lo offendeva nuovamente seguitando anche dopo che il D.G era rientrato negli spogliatoi.” Deduceva il reclamante che dopoavere, più volte, sollecitato l’arbitro ad una conduzione della gara più “sollecita” essendo il campo di gara ridotto in pessime condizioni per il maltempo ed il numero dei falli tra calciatori numerosi e , pericolosi per la loro incolumità , si era verificata una situazione in cui i giocatori si erano assembrati protestando vibratamente verso il D.G . – Solo a quel punto , egli era intervenuto allontanandoli , ma, allo stesso tempo, stigmatizzando la inefficienza del D.G , il quale si dirigeva in prima persona verso di lui, esprimendo – sempre a dire del reclamante – una frase provocatoria nei sui confronti. Nega di aver detto l’espressione – “Ti sputo” - , ma afferma di aver sbuffato energicamente, con le mani a mò di ventaglio, come per dimostrare di “ non poterne più “ dell’atteggiamento dell’arbitro. In tale frangente, forse, è stato possibile che un po’ di salivagli fosse involontariamente uscita dalla bocca, e , stante la vicinanza, potesse aver colpito l’arbitro. In sede di audizione dinanzi alla Commissione, in data 28 dicembre 2001, il Morbidelli ha reiterato i propri argomenti , spiegando anche di non aver mai disimpegnato le mani dalle borse che le occupavano. L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto gara, l’accaduto, nel suo articolarsi, come ripreso dal giudice nella relativa motivazione sopra riportata, nel supplemento, quivi inviato, ha ribadito in toto la descrizione degli accadimenti ed, in particolare, che per la distanza tra i due visi , molto ravvicinata, (15 cm ) , per la frase precedente, per la quantità di saliva che lo aveva attinto , e per le espressioni successive, si dice certo essersi trattato di uno sputo volontario che lo ha colpito sulla bocca, sia sul labbro superiore che inferiore. Conclusivamente , la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, reiterata , attesta con precisione la volontarietà della condotta del Morbidelli , dirigente accompagnatore dello ZENITH , ripetutosi in offese e minacce gravi , prima di paventare la sua intenzione di sputare, di poi, ponendola in essere effettivamente , infine , continuando in atteggiamento verbale ingiurioso e minaccioso , anche quando il D.G si era ritirato nello spogliatoio . Circostanze tutte, in antefatto allo sputo, ed immediatamente successive, “coerenti” con la volontà di realizzare un gesto così grave e diretto , e – di contro – non compatibili con la proclamata involontarietà di un gesto occasionale di saliva. Come tale, il narrato del D.g non può non prevalere sulla diversa versione offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalle Carte Federali. La sanzione stabilita è del tutto congrua oltre che proporzionata a fatti similari. Per il gravissimo ed incivile gesto del Morbidelli , è da ricordare come, normalmente , la Giustizia sportiva di questa C.D e dei relativi giudici sportivi regioanli, commini un anno di squalifica per lo sputo che colpisca l’arbitro, come gesto diretto, ma spesso determinato anche dall’istinto, pur assolutamente biasimevole ( e ciò per i calciatori , quindi tesserati a cui viene inibita l’attività sportiva in concreto , con afflittività della sanzione che non può certo ragguagliarsi a quella che subisca il dirigente.) Nel caso di specie , ed in altri, analoghi, già giudicati, deve rimarcarsi la preordinazionedell’azione , la sua attuazione progressiva, dopo minaccia specifica ed il persistere nel dileggio anche dopo aver colpito l’arbitro alla bocca (elemento anch’esso da sottolinerare nella biasimevole portata del gesto) , ciò che denota, se possibile, ulteriore censurabilità della condotta complessiva. P.Q.M La C.D respinge il reclamo , conferma la decisione in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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