COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 128/01-cc.Reclamo Dello S.C. Firenze Sud Sporting Club Con Il Quale Viene Impugnato Il Provvedimento Del G.S. Provinciale Di Firenze Che Ha Squalificato Fino Al 30.4.2002 Il Calciatore Miniati Giuseppe. (C.U. N. 29 Del 23.1.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 128/01-cc.Reclamo Dello S.C. Firenze Sud Sporting Club Con Il Quale Viene Impugnato Il Provvedimento Del G.S. Provinciale Di Firenze Che Ha Squalificato Fino Al 30.4.2002 Il Calciatore Miniati Giuseppe. (C.U. N. 29 Del 23.1.2002) Con reclamo posto all'attenzione di questi Giudici lo S.C. Firenze Sud chiede una riduzione della sanzione inflitta, al tesserato. Non specifica motivi di fatto che possano in qualche modo influire sulla decisione impugnata, ammettendo quindi l'accaduto, e invoca le attenuanti dovute al non essere il calciatore mai incorso in squalifiche o in atteggiamenti deplorevoli. La pur corretta istanza di revisione del provvedimento disciplinare non può trovare accoglimento. Infatti l'aver colpito il Miniati un avversario con ripetuti pugni e schiaffi, tanto da procurargli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso, rientra tra quegli episodi di particolare violenza che il nuovo C.di G.S. sanziona con provvedimenti dell'ordine di quello in esame. Né può avere rilevanza la tesi della continua provocazione invocata dalla reclamante sia perché una tale giustificazione innesterebbe una indubbio aumento della violenza, non essendo possibile stabilire un limite alla provocazione ed alle successive reazioni, sia perché il calcio – indubbiamente gioco maschio – non può in alcun caso trasformarsi in sport che fa della violenza il suo credo. P.Q.M. Ritenendo congrua la sanzione irrogata e non essendovi alcun dubbio sulla motivazione posta a base della decisione delibera di respingere il reclamo. Dispone conseguentemente l'incameramento della tassa.
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