COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 115/01-rn. Reclamo U.S. Braccagni Avverso dec. G.S provinciale di Grosseto Squalifica Speroni Simone Fino Al 652 (C.U. N° 23 Del 912)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 115/01-rn. Reclamo U.S. Braccagni Avverso dec. G.S provinciale di Grosseto Squalifica Speroni Simone Fino Al 652 (C.U. N° 23 Del 912) Propone rituale reclamo l’U.S. Braccagni avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Grosseto con la seguente motivazione: “Poiché al termine della gara teneva comportamento violento colpendo un giocatore avversario con un pugno al volto –dato con il dorso della mano dx chiuso- causandone la caduta a terra ed una ferita lacero contusa al labbro superiore di circa 1 cm con live fuoriuscita di sangue”. La reclamante nel chiedere l’annullamento della sanzione, descrive compiutamente l’episodio sostenendo da un lato che la gara non era finita e dall’altro che il colpo inferto dal proprio portiere all’avversario era stato del tutto involontario e sferrato nell’atto di divincolarsi dallo stesso per rinviare la sfera. Sostiene inoltre che solo un attimo dopo l’arbitro aveva fischiato la fine della gara e che le conseguenze del colpo sarebbero state ben più lievi di come venivano descritte nel rapporto gara. Tali argomentazione venivano ribadite in sede di audizione personale all’udienza 822, udienza alla quale si faceva inoltre rilevare come quanto descritto dal D.G. subisse variazioni significative tra il rapporto, il supplemento successivo al Giudice Provinciale ed infine l’ulteriore supplemento reso alla Commissione Disciplinare. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Nel secondo supplemento di rapporto il D.G., come del resto rilevato dalla stessa reclamante in udienza, descrive l’azione incriminata in modo finalmente completo e soddisfacente, e conferma in buona parte la dinamica dell’azione secondo la versione fornita dalla reclamante. In particolare la descrizione fornita dal D.G. nell’ultimo supplemento di rapporto fa propendere più per la involontarietà dell’azione violenta, con intento di divincolarsi dall’avversario piuttosto che di colpirlo. Resta invero il colpo inferto e le conseguenze sulle quali, anche se la reclamante cerca di minimizzarle, vi è la conferma del D.G. e sulle quali pertanto non è da dubitare. La sanzione alla luce di quanto agli atti appare comunque eccessiva e va ridotta. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Speroni Simone fino al 23 febbraio 2002, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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