COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 171/01-cc. Reclamo dell’A.S. Laurenziana avverso la delibera con cui il G.S. Provinciale di Firenze ha inflitto alla reclamante l’ammenda di € 360. (C.U. n. 36 del 13.03.2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
171/01-cc. Reclamo dell'A.S. Laurenziana avverso la delibera con cui il G.S. Provinciale di Firenze ha inflitto alla reclamante l'ammenda di € 360. (C.U. n. 36 del 13.03.2002)
Il lancio di numerosi petardi che causavano un lieve disturbo acustico al D.G.; il lancio di una decina di fumogeni che causava un ritardi nell'inizio della gara. Le successive offese e minacce sporte da sostenitori della Laurenziana, aggrappati anche alla rete di recinzione, il lancio di sassolini che non raggiungevano l'arbitro il quale però, al momento dell'uscita dal campo, veniva attinto da uno sputo alla gamba sinistra, nonché la presenza di persona non avente diritto nel locale degli spogliatoi, persona che offendeva e minacciava il D.G., hanno indotto il G.S. Provinciale ad assumere il provvedimento sopra indicato.
Della decisione si duole la società reclamante la quale nel dichiarare false tutte le affermazioni contenute nel rapporto di gara si appella al buon senso ed alla giustizia per chiedere l'annullamento o una congrua riduzione della sanzione.
Il reclamo non può essere accolto.
Quanto addotto dalla società istante sono mere dichiarazioni che non trovano riscontro dagli atti di gara che fanno prova nel presente giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 31 lettera a) 1 del C. di G.S. .
Valga per tutte la affermazione della reclamante la quale indica che la persona presente indebitamente negli spogliatoi – che offendeva e minacciava il D.G. – era dirigente addetto al recupero dei palloni usciti dal terreno di gioco.
Tale dichiarazione viene smentita dal D.G. che, nel supplemento al rapporto qui reso, precisa che detta persona è diversa da quella già autorizzata dallo stesso D.G. per il recupero dei palloni, confermandone in tal modo la illegittimità della presenza.
Ciò premesso e rilevato che la sanzione appare del tutto congrua il reclamo è da disattendere.
P.Q.M.
La C.D. delibera di respingere il reclamo del quale dispone l'incameramento della tassa.
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