COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 165/01-mt. Reclamo Del G.S. Floriagafir Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Firenze – Squalifica Bettarelli Gabriele Fino A Tutto Il 31/3/2003; Inibizione Morrocchi Marco Fino A Tutto Il 30/4/2002 (C.U. N. 34 Del 27/2/2002).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
165/01-mt. Reclamo Del G.S. Floriagafir Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Firenze - Squalifica Bettarelli Gabriele Fino A Tutto Il 31/3/2003; Inibizione Morrocchi Marco Fino A Tutto Il 30/4/2002 (C.U. N. 34 Del 27/2/2002).
Il primo giudice così motivava le decisioni in oggetto: quanto al Bettarelli "Dopo aver offeso il D.G., al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo, al rientro in campo, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, sputava contro lo stesso D.G. colpendolo al volto, sul collo e sulla divisa e reiterando l'offesa"; quanto al Morrocchi "Per offese e minacce nei confronti del D.G.".
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale reclamo il G.S. Floriagafir la quale, ammettendo i fatti nella loro materialità, chiedeva che fosse riconosciuta l'attenuante della provocazione in relazione ad alcuni atteggiamenti posti in essere dal D.G. che precedettero il grave gesto del Bettarelli.
Il particolare la Floriagafir evidenzia che l'arbitro più volte, nel corso della partita, ebbe a redarguire il calciatore con frasi del tipo "ti faccio smettere di giocare", ripetendo detta frase alla fine del primo tempo negli spogliatoi, avendo chiamato a se il Bettarelli unitamente ad altro calciatore; e ciò inspiegabilmente, considerata la corretta condotta di gioco tenuta dal Bettarelli. La società lamenta anche un frasario non ortodosso del D.G., il quale, a detta della reclamante ebbe ad apostrofare il Bettarelli con gli appellativi "biondino" e "pelato". La reclamante nega, infine, che il Morrocchi abbia pronunciato le frasi addebitategli, e chiede la riduzione delle punizioni sportive inflitte.
Il reclamo merita accoglimento con riferimento alla sola posizione Bettarelli.
In relazione alla posizione Morrocchi, infatti, gli atti gara sono puntuali nell'addebitare a quest'ultimo le frasi già oggetto del primo giudizio, e la sanzione inflitta appare congrua e non rivedibile.
Diversa, come detto, la posizione del Bettarelli.
Occorre premettere che se il grave gesto di quest'ultimo è provato, siccome ammesso dalla stessa società e puntualmente riferito negli atti gara, è altresì vero che l'esistenza di una provocazione, seppur in termini putativi, sembra emergere dagli stessi atti redatti dal D.G..
L'arbitro, infatti, riferisce che il gesto sarebbe avvenuto negli spogliatoi, dopo che il Bettarelli era stato "convocato" unitamente ad altro calciatore per un monito a mantenere una migliore condotta in campo al fine di evitare provvedimenti disciplinari.
La frase "ti faccio smettere di giocare" attribuita dalla reclamante al D.G. e da questi non smentita (l'arbitro si limita a negare di aver minacciato il calciatore, e la suddetta frase non è oggettivamente minacciosa, trattandosi di espressione gergale di comune uso in ambito sportivo) è, dunque, perfettamente compatibile anche con la ricostruzione dei fatti ad opera del D.G..
Ciò premesso, la stessa frase pare suscettibile di essere fraintesa giacché, se nell'intenzione del D.G. doveva rappresentare un monito riferito all'incontro in corso, la stessa frase poteva essere diversamente interpretata dal calciatore come l'ingiusto avvertimento, a fronte del perdurare di condotte scorrette in campo, a far cessare per sempre la carriera agonistica dell'interessato.
Se a ciò si aggiunge il contesto nel quale la frase venne pronunciata (non sul campo nel corso dell'incontro ma, a detta dello stesso D.G. alla fine del primo tempo, negli spogliatoi, nel corso di un colloquio voluto dal D.G. e, dunque in una situazione che, lungi dal riferirsi al momento agonistico in campo, aveva i diversi connotati di un richiamo "ad personam") pare evidente che l'attenuante della provocazione invocata possa trovare spazio di applicazione e ciò non tanto perché il D.G., come già detto, si sia abbandonato a condotte provocatorie, ma perché il tenore della frase ed il contesto nel quale la stessa fu detta poteva far percepire la stessa come una minaccia ingiusta e, dunque, provocatoria.
Ciò premesso, se il fatto resta grave nella sua oggettività, il diverso atteggiarsi della volontà di commetterlo (non una preordinata volontà ma uno sfogo d'ira per quello che si percepisce come un ingiusto avvertimento) suggerisce di rideterminare la squalifica inflitta, riducendola.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a Bettarelli Gabriele fino a tutto il 27/11/2002. Conferma nel resto l'impugnata decisione e ordina restituirsi la tassa di reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 165/01-mt. Reclamo Del G.S. Floriagafir Avverso Decisione G.S. Provinciale Di Firenze – Squalifica Bettarelli Gabriele Fino A Tutto Il 31/3/2003; Inibizione Morrocchi Marco Fino A Tutto Il 30/4/2002 (C.U. N. 34 Del 27/2/2002)."