COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 185/01-cc.Reclamo della U.S. San Vincenzo avverso il provvedimento disciplinare preso dal G.S. Provinciale di Livorno nei confronti dei calciatori: – DI MARINO Lodovico squalifica per 3 giornate di gara, – GIOMMETTI Riccardo ” fino al 23.03.2003 . (C.U. 34 del 27.03.2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 185/01-cc.Reclamo della U.S. San Vincenzo avverso il provvedimento disciplinare preso dal G.S. Provinciale di Livorno nei confronti dei calciatori: - DI MARINO Lodovico squalifica per 3 giornate di gara, - GIOMMETTI Riccardo " fino al 23.03.2003 . (C.U. 34 del 27.03.2002). Il G.S. Provinciale di Livorno ha assunto i provvedimenti sopraindicati addebitando, sulla base del rapporto di gara reso dal D.G., al calciatore Di Marino le offese e le minacce rivoltegli ed al calciatore Giommetti Riccardo di aver attinto il D.G. con uno sputo colpendolo all'occhio ed alla guancia sinistra. Detto duplice provvedimento viene impugnato con il reclamo qui in esame dall'U.S. San Vincenzo, per la quale i calciatori risultano tesserati, che sostiene per il Di Marino essersi trattato di una reazione del calciatore ad una frase offensiva asseritamente rivoltagli dal D.G., mentre per il Giommetti questi potrebbe aver attinto l'arbitro con "qualche schizzo di sudore e forse saliva" in modo del tutto casuale mentre aveva in corso un diverbio con alcuni calciatori avversari. Con tali argomentazioni la Società reclamante chiede l'annullamento della sanzione o una sua congrua riduzione chiedendo nel contempo l'audizione del legale rappresentante. Si rileva a tal proposito che per quanto ritualmente e nei termini disposta la convocazione la Società reclamante non si è qui presentata. L'esame degli atti ufficiali di gara (rapporto e supplemento qui richiesto) precludono l'accoglimento del gravame secondo quanto di seguito si riporta, ricordando che la decisione viene assunta sulla base delle risultanze del rapporto del D.G. secondo quanto stabilito dall'art. 31 del C.G.S. . Di Marino Lodovico: il D.G. esclude di aver rivolto al calciatore la frase del tenore di quella indicata dalla reclamante e di averne quindi scatenato – come sostenuto nell'atto di impugnazione – la reazione. Rileva la C.D. che la frase "anche te…." che la Società assume essere rivolta dal D.G. al calciatore sembra far propendere per la tesi contraria per cui sarebbe stato l'arbitro – che smentisce del tutto l'episodio - ad agire in reazione. Non esiste peraltro alcun motivo per dubitare della versione resa dall'Ufficiale di gara. Giommetti Riccardo: alla luce del chiaro e preciso supplemento qui reso dal D.G. la tesi della reclamante appare del tutto inverosimile, anche se le considerazioni del D.G. in ordine alle eventuali future conseguenze cliniche del fatto appaiono del tutto ininfluenti agli effetti del presente giudizio. In merito al fatto, che peraltro, non viene in alcun modo smentito dalla reclamante la quale tende a specificarne la casualità , osserva la C.D., che esso, appurata la volontarietà del gesto, rappresenta la più ignobile delle violenze che possa essere inflitta ad un altro soggetto e per ciò stesso non solo esecrabile ma da sanzionare adeguatamente. Sotto tale profilo ricorda il giudicante come per ormai consolidato proprio pronunciamento tali fatti vengono sanzionati con la squalifica almeno per un anno, ove non accompagnati da ulteriori gesti compiuti in violazione di altre norme comportamentali. Fatta questa premessa la C.D., precisando che il provvedimento relativo al calciatore Di Marino è stato preso nella udienza del 12 aprile u.s., ritiene inaccoglibile il proposto gravame. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo di cui in epigrafe e ordina l'incameramento della tassa.
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