COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 152/01-gc.Reclamo Presentato Dall’u.S. Borgo A Buggiano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Su Esito Gara Sport E Cultura Cenaia – Borgo A Buggiano. (C.U. N° 28 Del 14.02.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 152/01-gc.Reclamo Presentato Dall’u.S. Borgo A Buggiano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Su Esito Gara Sport E Cultura Cenaia – Borgo A Buggiano. (C.U. N° 28 Del 14.02.2002 ) Il Giudice Sportivo Regionale ordinava la ripetizione della gara Sport e Cultura Cenaia – Borgo a Buggiano disputatasi il giorno 02.02.2002. La gara era stata sospesa dal D.G. al quarantasettesimo del primo tempo in seguito a quanto accadeva negli spogliatoi. In sintesi, i fatti: l’arbitro era stato oggetto di offese tanto da essere costretto ad espellere due giocatori; lo stesso pubblico aveva minacciato e offeso il D.G. nel corso dell’incontro, e fino al suo rientro negli spogliatoi; un tesserato non identificato assumeva atteggiamento intimidatorio ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara mentre questi era chiuso all’interno del proprio spogliatoio; la stessa persona dall’esterno percuoteva la porta chiusa; un oggetto contundente veniva per due volte scagliato contro un vetro dello spogliatoio arbitrale. Stante quanto era accaduto, il direttore di gara comunicava ai capitani la decisione di non poter portare a termine l’incontro. In seguito a tale decisione arbitrale il Primo Giudice, come accennato, disponeva la ripetizione della gara asserendo come rientri nei poteri dell’arbitro interrompere o far proseguire pro forma l’incontro per motivi di ordine pubblico, ma che comunque è competenza degli organi di giustizia sportiva valutare la congruità del provvedimento di sospensione alla luce degli atti di gara, dovendosi accertare un’entità del pericolo tale da impedire al D.G., nell’ambito dei poteri disciplinari propri, di riportare l’ordine. Dagli atti di gara, concludeva il G.S., non vi è traccia di tali tentativi, così come non vi è prova del reale pericolo, dovendosi evidenziare un timore soggettivo di fronte a comportamenti senz’altro riprovevoli ma non inconsueti sui campi di calcio, e che devono comunque essere fronteggiati e repressi. Dei mezzi disciplinari propri, concludeva il Giudice Regionale, il D.G. non si era avvalso, con la conseguenza che la gara deve essere – a suo avviso – ripetuta. Con lo stesso provvedimento il G.S. infliggeva allo Sport e Cultura Cenaia l’ammenda di Euro 230 per il comportamento dei propri sostenitori e accompagnatori, trasmettendo gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana. Confermava i provvedimenti adottati a carico dei calciatori e pubblicati sul C.U. n° 27. Avverso tale decisione propone reclamo l’U.S. Borgo a Buggiano. Sostiene la reclamante che il G.S. ha male interpretato il referto di gara, evidenziando la presenza di un “clima di terrore” creato da 40 o 50 persone che costringevano il D.G. a chiamare ben due volte i Carabinieri, i quali lo accompagnavano dapprima alla sua automobile e quindi fuori dai luoghi di gara, ritenendolo in pericolo. Il rischio corso dall’arbitro era, a parere del Borgo a Buggiano, “reale”, e sarebbe stato scongiurato solo dalla sospensione della partita. La reclamante conclude per la vittoria per 3-0 a favore del Borgo a Buggiano, richiedendo altresì l’audizione personale. La società veniva quindi convocata avanti a questa Commissione. Alla sessione odierna il rappresentante della società conferma quanto esposto nell’atto di reclamo, evidenziando nuovamente come il D.G. non poteva che adottare la decisione che ha preso, rilevando altresì che la propria squadra, al momento della sospensione della gara, era in netta superiorità numerica, da far ritenere probabile un esito ad essa favorevole. Conclude insistendo per la vittoria per 0-3. Riunitosi in decisione, questo Collegio ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Sulla dinamica degli eventi, non vi è alcun dubbio. L’arbitro descrive dettagliatamente le fasi concitate che ha vissuto. Ma è sul merito della decisione arbitrale che questa Commissione Disciplinare, così come ha fatto il Giudice Sportivo, si deve soffermare. Nessuno, né questa Commissione Disciplinare, né tantomeno il Giudice Sportivo può e vuole “giustificare”, come erroneamente espresso in atti dalla reclamante, il deprecabile comportamento di coloro che hanno posto in essere i fatti accaduti. Solo che non si può sottacere la circostanza che purtroppo le offese, le minacce, le derisioni, anche prolungate, ripetute e insistenti da parte di pubblico e tesserati siano frequenti sui terreni di gioco. E’ anche vero che l’arbitro ha tutti i poteri per tentare di riportare l’ordine; dalla semplice ammonizione alle espulsioni dei giocatori – anche più di una se necessario - fintanto che vi è il numero legale, all’allontanamento dal campo dei dirigenti. E comunque, le offese e le minacce da parte del pubblico, anche per l’intera durata di un tempo di gara, non possono obiettivamente far sentire un Direttore di Gara – proprio per la sua veste, la sua funzione, il suo ruolo - in condizione psicologica tale da non poter oggettivamente proseguire l’incontro. In merito a quanto accaduto all’interno dello spogliatoio, non si può non valutare che l’arbitro fosse ben chiuso a chiave all’interno di esso, e per quanta confusione potesse esserci all’esterno, l’arbitro era al sicuro. Le tre percosse alla porta, per quanto forti, non risulta abbiano causato particolari danni, e gli stessi due oggetti che hanno colpito la finestra hanno – forse – (poiché il D.G. non lo sostiene con certezza, non avendoci prima fatto caso) incrinato il vetro. Dagli atti, poi, non emerge che vi sia stato un tentativo di entrare violentemente nello spogliatoio arbitrale. Parimenti, l’affermazione che sicuramente le persone fuori dallo spogliatoio avrebbero picchiato – se fosse uscito - l’arbitro, consiste in una valutazione che non appare oggettivamente confermata da quanto riferito nel rapporto; tant’è che lo stesso D.G. afferma che nel quarto d’ora successivo tutto si era placato (e pertanto è ragionevole ritenere che la gara avrebbe potuto essere proseguita). Quanto successo dopo consisteva in offese e minacce, reiterate, ma pur sempre offese e minacce, che potevano essere anche, non lo si può oggettivamente escludere - conseguenti alla sospensione della partita, e comunque erano successive alla decisione presa. E ad ogni modo, da sole, non ne impedivano lo svolgimento. Ma anche volendo valutare unitariamente tutti questi elementi, e comprendendo la suggestione del momento allorché serrato dentro il proprio spogliatoio il D.G. sentiva botti alla porta e grida all’esterno, volendo anche ritenere particolarmente pressanti le derisioni e le minacce – che da sole certamente non recano un danno fisico – non si può non evidenziare che il direttore di gara non abbia, come puntualmente indicato dal G.S., fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine. Prova ne è che i capitani, lo si legge nel referto, sono stati chiamati per renderli edotti della decisione già presa, e non anche, per esempio, per avvisarli con fermezza che il provvedimento di sospensione sarebbe stato effettivamente adottato qualora le intemperanze fossero proseguite. E a nulla rileva, naturalmente, che essi concordassero o meno con tale decisione, come indicato in atti. Pertanto, pur deprecando fermamente l’accaduto, e pur comprendendo il disagio in cui può essersi trovato il direttore di gara, questi avrebbe dovuto – stante la sua funzione nonché il tipo di provvedimento eccezionale che andava ad attuare - adottare determinati provvedimenti e comportamenti, tenendo conto, lo si ribadisce, che i fatti descritti come più gravi sono accaduti quando egli era ben chiuso a chiave all’interno del proprio spogliatoio (lo stesso arbitro ha riferito ciò che secondo la sua percezione accadeva all’esterno di esso). In conclusione, ciò che emerge dal fascicolo, come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, è che il D.G. ha avuto un timore soggettivo che però non scaturiva da un’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, soprattutto, non risulta agli atti che egli abbia posto in essere quei tentativi, di riportare l’ordine per proseguire la gara, trattandosi, il provvedimento di sospensione, di atto estremo ed eccezionale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it