COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 8 del 20/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – Coppa Italia RECLAMO DELLA A.S. CALCIO CERTALDO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTERIGGIONI/CALCIO CERTALDO DEL 9.9.2001 (4-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 8 del 20/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - Coppa Italia RECLAMO DELLA A.S. CALCIO CERTALDO AVVERSO REGOLARITA' GARA MONTERIGGIONI/CALCIO CERTALDO DEL 9.9.2001 (4-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.7 del 13.9.2001; -il giorno 9 settembre 2001 si e' disputata la gara Monteriggioni/Calcio Certaldo, valida per la Coppa Italia, terminata sul punteggio di 4-1. Tra le fila dell'A.C. Monteriggioni veniva schierato con il n.4 il calciatore Ballerini Samuele, nato il 12.01.1972. L'A.S. Calcio Certaldo, sull'assunto che il predetto non era legittimato a partecipare all'incontro in quanto risultava ancora in corso nei suoi confronti un provvedimento di squalifica per la Coppa Italia residuo dell'annata precedente quando il calciatore era in forza alla Societa' Calcio Castelfiorentino, propone reclamo a questo Giudice Sportivo chiedendo la vittoria della gara. L'esame degli atti ufficiali (referti delle gare Calcio Certaldo/Monteriggioni dell'1.9.2001 e Monteriggioni/Calcio Certaldo del 9.9.2001, elenco dei calciatori schierati in quelle occasioni, Comunicato Ufficiale n.11 del 7.11.2000 del Comitato Nazionale per l'Attivita' Interregionale L.N.D.) consente di stabilire con assoluta certezza, che il reclamo e' fondato. Ne consegue che detto calciatore non aveva titolo a partecipare all'incontro per cui deve infliggersi all'A.C. Monteriggioni la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di lire 400.000 (quattrocentomila), oltre al provvedimento di inibizione a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra Stazzoni Francesco sino al 19.10.2001 e UNA giornata ulteriore di squalifica di Coppa Italia a carico del calciatore. Essendo quindi il reclamo presentato dalla A.S. Calcio Certaldo di Certaldo (FI) accolto, si dispone la restituzione della relativa tassa.
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