COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – COPPA TOSCANA 042/01-rn.Reclamo Della A.C. Gassano Avverso Squalifica Fino Al 1832002 Del Calciatore Nardi Claudio (C.U. N° 12 Del 18102001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - COPPA TOSCANA 042/01-rn.Reclamo Della A.C. Gassano Avverso Squalifica Fino Al 1832002 Del Calciatore Nardi Claudio (C.U. N° 12 Del 18102001) Reclama la A.C. Gassano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale al calciatore Nardi Claudio con la seguente motivazione: “Reclamando, spingeva da dietro il D.G. facendolo sobbalzare in avanti. Sanzione aggravata perché capitano.”. La reclamante non contesta l’evento, ma la dinamica, affermando che il Nardi sarebbe stato spinto in avanti addosso al D.G. nell’intento di proteggere quest’ultimo dalle pressioni dei propri compagni di squadra che si accalcavano per protestare, chiede pertanto una riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G nel supplemento conferma quanto già scritto nel rapporto (si ricorda a questo proposito il carattere di prova privilegiata di tali atti), e chiarisce, in relazione a quanto affermato dalla reclamante, che i giocatori che protestavano stavano di fronte a lui mentre il Nardi sopraggiungeva da dietro e non vi era alcun giocatore attorno che avesse in qualche modo potuto spingerlo addosso al D.G.. La sanzione inflitta dal primo giudice appare quindi ben commisurata a quanto ascritto a carico del Nardi e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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