COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 8 del 20/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – Coppa Toscana di Seconda Categoria RECLAMO DELL’U.S. TERRAROSSA AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTI/TERRAROSSA DELL’8.9.2001 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 8 del 20/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - Coppa Toscana di Seconda Categoria RECLAMO DELL'U.S. TERRAROSSA AVVERSO REGOLARITA' GARA MONTI/TERRAROSSA DELL'8.9.2001 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.7 del 13.9.2001; -il giorno 8 settembre 2001 si e' disputata la gara Monti/Terrarossa, valida per la Coppa Toscana di 2 Categoria, terminata sul punteggio di 1-0. Tra le fila dell'U.S. Monti venivano schierati con il n.21 il calciatore Galeazzi Nicolas, nato il 30.9.1977 e con il n.9 il calciatore De Angeli Ernesto, nato il 18.7.1967. L'U.S. Terrarossa, sull'assunto che i predetti non erano legittimati a partecipare all'incontro in quanto risultava ancora in corso nei loro confronti il provvedimento di squalifica per una giornata di cui al Comunicato n.25 del 4 gennaio 2001, propone reclamo a questo Giudice Sportivo chiedendo la vittoria della gara. L'esame degli atti ufficiali (referti delle gare O.M. Pontremoli/Monti del 2.9.2001 e Monti/Terrarossa dell'8.9.2001, elenco dei calciatori schierati in quelle occasioni, Comunicato Ufficiale n.25 del 4.1.2001) consente di stabilire con assoluta certezza, che il reclamo e' fondato. Ne consegue che i due calciatori non avevano titolo a partecipare all'incontro per cui deve infliggersi all'U.S. Monti la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di lire 200.000, oltre al provvedimento di inibizione a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra Carlotti Giovanni sino al 19.10.2001 e di UNA giornata ulteriore di squalifica di Coppa a carico dei due calciatori. Essendo quindi il reclamo presentato dall'U.S. Terrarossa di Terrarossa (MS) accolto, si dispone la restituzione della relativa tassa.
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