COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – TORNEI 227/00-rn. Reclamo della pol. Prato Nord avverso dec. del G.S Provinciale di Prato. Squalifica Pagliai Luca fino al 31.12.2003 (C.U 45 del 13.06.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - TORNEI 227/00-rn. Reclamo della pol. Prato Nord avverso dec. del G.S Provinciale di Prato. Squalifica Pagliai Luca fino al 31.12.2003 (C.U 45 del 13.06.2001) Propone rituale reclamo la Pol. Prato Nord avverso la sanzione in epigrafe, comminata dal G.S Provinciale di Prato con la seguente motivazione “ Per aver colpito il D.g con un violento schiaffo all’altezza dell’occhio , procurandogli intenso e continuativo dolore. Tale colpo comportava altresì, il distacco e la successiva perdita della lente a contatto. La eventuale richiesta danni da definirsi ion separata sede.” Sostiene la reclamante che il calciatore Pagliai non avrebbe tenuto il comportamento di cui alla motivazione, ma si sarebbe limitato ad apostrofare il D.G con un “buffetto sulla guancia”, dopo avergli stretto la mano . Chiede altresì di essere convocata. La C.D , rilevato come non sia possibile l’audizione della società in quanto i tesserati della stessa si sono presentati sprovvisti di regolare delega, passa all’esame degli atti, compreso il supplemento inoltrato a richiesta dal D.G e conseguentemente decide di respingere il reclamo. L’arbitro, nel supplemento , conferma quanto già riferito in maniera esauriente, nel rapporto gara, arricchendo di particolari , l’episodio di cui si è reso protagonista il Pagliai. Rimando noto il carattere di prova privilegiata che nel nostro Ordinamento, assumono gli atti ufficiali , la versione fornita della reclamante, assume un carattere di mera difesa di parte senza una reale smentita dei fatti a fronte di una precisa, puntuale e corretta ricostruzione degli stessi fornita dal Direttore di gara. L’episodio, del quale suo malgrado, è rimasto protagonista , è grave, anche in considerazione delle conseguenze riportate derivate da un comportamento premeditato del calciatore che prima porge la mano per il saluto e poi lo colpisce in maniera sconsiderata. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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