COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – TORNEI 006/01-Rn RECLAMO DEL SIGNOR GASPARI ALESSADRO AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 132004 C.U. N° 5 DEL 3082001

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - TORNEI 006/01-Rn RECLAMO DEL SIGNOR GASPARI ALESSADRO AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 132004 C.U. N° 5 DEL 3082001 Reclama in proprio il calciatore Gaspari Alessandro del Capezzano Pianore avverso il provvedimento in epigrafe preso nei suoi confronti dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, alla notifica colpiva l’arbitro con una testata alla fronte, provocandogli dolore. Fermato dai compagni, prima tentava di colpire il D.G. con uno sputo e quindi liberatosi, colpiva con un calcio le gambe dell’arbitro che riusciva a schivare parzialmente il colpo per il suo pronto indietreggiare. Abbandonava il campo solo per il nuovo intervento dei compagni. A fine gara l’arbitro era costretto ad applicare ghiaccio sulla fronte per attutire il lieve gonfiore. Sanziona aggravata perché capitano”. Il reclamante non contesta affatto gli eventi nel loro accadimento ma chiede una riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva. Il calciatore assume che il proprio comportamento deprecabile è stato dettato da un raptus improvviso ed immotivato dato anche l’andamento della che vedeva la propria squadra nettamente vittoriosa a pochi minuti dal termine, raptus del quale il calciatore, già si era pentito un attimo dopo, andando a scusarsi dal D.G. ed ad informarsi delle condizione di salute di questi. Della cosa, il primo giudice non da atto pur emergendo dal rapporto arbitrale. In ogni caso la sanzione appare eccessiva rispetto ai fatti. E’ vero che quanto commesso dal Gaspari è gravissimo, ma le conseguenze sono state, fortunatamente, minime per l’Arbitro ed il comportamento successivo del calciatore che, riavutosi dal raptus ha porto le sue scuse al D.G. e si è informato sulle condizioni di salute, deve essere tenuto nel debito conto per attenuare la pena che pure non può non essere comunque severa, a livello di attenuante va infine considerata la giovane età del Gaspari, attenuante che può, almeno in un caso siffatto, compensare l’aggravante della qualifica di capitano. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Gaspari Alessandro fino al 31122003, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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