COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 105/01-gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Firenze Ovest Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Noviello Massimo Per Quattro Giornate. (C.U. N° 21 Del 20.12.2001 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA 105/01-gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Firenze Ovest Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Noviello Massimo Per Quattro Giornate. (C.U. N° 21 Del 20.12.2001 ) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il giocatore Noviello Massimo il quale a fine gara colpiva con un violento pugno al volto un dirigente avversario provocandogli il distacco di una lente degli occhiali. Il fatto accadeva nel corso della gara Castiglionese – Firenze Ovest del 16.12.2001. Reclama la Polisportiva Firenze Ovest, descrivendo la dinamica dell’accaduto (vi sarebbe stata una “baruffa” ed un’aggressione al giocatore) ed il contesto in cui si sarebbero svolti i fatti. Evidenzia l’involontarietà del gesto del Noviello – che sarebbe stato rivolto alla persona estranea che lo aveva aggredito - e richiede l’annullamento o la riduzione della sanzione. Conclude con la richiesta di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa C.D., l’arbitro ha confermato quanto risultante dagli atti di gara ed ha evidenziato l’intenzionalità del giocatore di colpire il dirigente e l’assenza di estranei, rilevando che nessuna aggressione ha subito il giocatore. Ritualmente convocata, all’udienza odierna compare la reclamante, la quale contesta il supplemento di rapporto e ribadisca l’involontarietà del gesto rivolto a persona estranea alla dirigenza delle due squadre. Il reclamo non merita accoglimento. La tesi della società non trova riscontro – nemmeno parziale – negli atti di gara e nel supplemento di rapporto. Con riguardo all’entità della sanzione, acclarato il gesto violento nei confronti di un altro tesserato, non si ravvisano elementi tali da poter ridurre l’equa squalifica inflitta dal Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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