COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 163/01-Mt.Reclamo Della U.S. Fiesole Caldine Avverso Decisione G.S. Regionale – Squalifica Ceccherini Claudio 3gg; Squalifica Lotti Federico 3 Gg; Ammenda Euro 700 (C.U. N. 31 Del 7/3/2002).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA
163/01-Mt.Reclamo Della U.S. Fiesole Caldine Avverso Decisione G.S. Regionale - Squalifica Ceccherini Claudio 3gg; Squalifica Lotti Federico 3 Gg; Ammenda Euro 700 (C.U. N. 31 Del 7/3/2002).
Il G.S. così motivava la propria decisione: quanto all'ammenda "per avere i propri sostenitori dal 7° del s.t. e fino al termine dell'incontro, offeso e minacciato i componenti la terna arbitrale. Per lancio ripetuto di sputi ad opera dei sostenitori che si arrampicavano sulla rete di recinzione, verso i due AA, uno dei quali veniva raggiunto ad una gamba. Per lancio di "brecciolino" verso un AA che veniva colpito senza conseguenze. Per tesserati non identificati che lanciavano verso i componenti la terna un cestino pieno d'immondizia. Per aver consentito a persone estranee l'accesso agli spogliatoi. Per persona estranea che incitava i sostenitori contro la terna. Per reiterazione del comportamento ingiurioso e minaccioso tanto da costringere i CC ad intervenire per far abbandonare l'impianto agli ufficiali gara. Recidiva"; quanto al Ceccherini, "a fine gara incitava il pubblico contro la terna arbitrale"; quanto al Lotti "a fine gara incitava il pubblico contro la terna arbitrale".
Avverso la suddetta decisione ha reclamato la U.S. Fiesole Caldine.
L'intero reclamo proposto tende a ridimensionare gli episodi contestati, attraverso l'esposizione di dati di fatto (conformazione della recinzione del campo, distanze) incompatibili con alcune delle contestazioni mosse e comunque significativi di una minor oggettiva offensività delle condotte che si addebitano, in particolare, ai sostenitori del Fiesole Caldine.
Con riferimento alle condotte contestate ai giocatori Ceccherini e Lotti, la reclamante sostiene l'impossibilità di configurare l'ipotesi dell'incitamento alla violenza a fronte della distanza che separa le tribune dall'entrata degli spogliatoi, incompatibile con una contemporanea presenza nello stesso luogo di calciatori e pubblico; in particolare, con riferimento al calciatore Lotti, la reclamante ne esclude la presenza in loco a fine incontro in quanto già rientrato negli spogliatoi, invocando uno scambio di persona.
I medesimi argomenti sono stati esposti in sede di audizione personale.
Il reclamo merita accoglimento, seppur parziale.
Le sanzioni a carico dei calciatori vanno confermate, laddove le condotte loro addebitate trovano conferma negli atti gara e nei supplementi di rapporto redatti dalla terna arbitrale, che sul punto appaiono coerenti e privi di vizi logici.
Al contrario il reclamo deve essere accolto con riferimento alla sanzione pecuniaria comminata, e ciò in ragione degli oggettivi argomenti portati dalla società a sostegno delle proprie ragioni (vedasi foto allegate al reclamo) che, se non escludono le condotte addebitate ai sostenitori, di sicuro rendono le stesse assai meno pericolose, anche da un punto di vista meramente potenziale.
Peraltro su taluni specifici punti vi è discordanza tra le versioni offerte dall'arbitro e gli AA (vedasi al proposito il tema relativo alla conformazione della cancellata in prossimità del campo, ove secondo il D.G. nessuno ebbe ad arrampicarsi, al contrario di quel che scrive un AA), il che, se a mente delle carte federali rende preferibile il rapporto arbitrale, conforta la versione offerta dalla società a proposito della non eccessiva gravità di talune condotte addebitate ai propri sostenitori (i quali, tanto per rimanere al caso citato, non ebbero ad arrampicarsi sulla cancellata, circostanza che poteva addirittura far ipotizzare un tentativo di invasione). Condotte che se meritano sicura censura, suggeriscono una riforma in punto di sanzione pecuniaria comminata.
P.Q.M.
La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la ammenda inflitta a 500 euro. Conferma nel resto l'impugnata decisione e ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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