COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – CAMPIONATO Eccellenza 32.-RECLAMO DELLA POL.UZZANESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTECATINI CALCIO/UZZANESE DEL 24.2.2002 (2-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - CAMPIONATO Eccellenza 32.-RECLAMO DELLA POL.UZZANESE AVVERSO REGOLARITA' GARA MONTECATINI CALCIO/UZZANESE DEL 24.2.2002 (2-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.30 del 24.2.2002; -all'esito della gara Montecatini Calcio/Uzzanese, disputata il 24.2.2 002, nell'ambito del Campionato di Eccellenza Girone A, e terminata con il punteggio di 2 a 1, la Pol. Uzzanese propone reclamo ritenendo che alla medesima gara la societa' Montecatini Calcio avesse fatto partecipare un calciatore identificato con documento d'identita' contraffatto. Rilevasi come a seguito di accertamenti istruttori effettuati al sol fine di constatare la regolarita' o l'insufficienza dei documenti presentati all'arbitro per l'accertamento dell'identita' del calciatore Bon ari Alessandro ai sensi dell'art.12 c/7 del C.G.S., siano emersi elementi tali da far ritenere il reclamo sull'irregolarita' della gara rapportabile alla posizione di un calciatore che vi ha partecipato giusto il disposto del comma 3 dell'art.42 del C.G.S. con la conseguenza che legittimamente il reclamo deve essere trasmesso alla competenza della Commissione Disciplinare che ritualmente dovra' deciderlo. Per questi motivi il G.S. ordina trasmettersi gli atti a tale Organo d i Giustizia Sportiva per le decisioni di competenza. Si inoltra infine copia degli accertamenti istruttori alla Presidenza del Comitato Regionale Toscana per ogni ulteriore incombenza relativa.
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