COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 116/01-cr. Reclamo della U.S Cortona Camucia avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica SANTUCCI Alessandro per 3 gg. Ammenda € 160. (C.U 23 del 10.1.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 26 del 31/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 116/01-cr. Reclamo della U.S Cortona Camucia avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica SANTUCCI Alessandro per 3 gg. Ammenda € 160. (C.U 23 del 10.1.2002) Il G.S Regionale, chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Cortona Camucia – Figline del 6.1.2002 , squalificava il calciatore SANTUCCI Alessandro “ Per avere offeso il D.G , sanzione aggravata perché capitano” (3 gg) e comminava l’ammenda ( 160 € ) alla società “ per contegno offensivo e minaccioso verso la terna con lancio di due mozziconi accesi di sigaretta senza colpire. Per sostenitore isolato che si arrampica minacciosamente sulla rete di recinzione” Con tempestivo e formalmente corretto reclamo, la società Cortona , contesta i provvedimenti sopradetti . in particolare, per quanto riguarda il calciatore , nega che lo stesso abbia offeso un componente della terna , accettando il provvedimento disciplinare dell’espulsione , malgrado ritenuto affrettato, senza profferire parola. In quanto poi all’ammenda , si chiede che la stessa venga annullata in quanto nessun lancio di mozziconi si è verificato ma solo una civile protesta . Niente dice a proposito dello spettatore. Il reclamo è infondato e merita di essere respinto. L’arbitro che già aveva indicato lo svolgersi dei fatti con estrema chiarezza nel rapporto di gara, con il supplemento qui reso , oltre a confermarli chiarisce ulteriormente lo svolgersi degli stessi, tanto da non lasciare nessun dubbio circa la loro portata e la conseguente sanzione che appare congrua anche sotto il profilo dell’entità. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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