COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 156/01-gl. Gara Campi Bisenzio / Dino Bianchi Pescia1912 (1-1) del 17/02/02. Campionato di Promozione in C.U.Regionale n.29 del 21/02/02.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 156/01-gl. Gara Campi Bisenzio / Dino Bianchi Pescia1912 (1-1) del 17/02/02. Campionato di Promozione in C.U.Regionale n.29 del 21/02/02. Reclamo della A.S.C. Campi Bisenzio avverso la squalifica fino al 21/04/02 del calciatore Chiarlitti Andrea il quale si avvicinava al D.G. e, rivolgendogli frase irriguardosa, gli dava tre pacche sulla spalla senza peraltro procurargli dolore. La reclamante, non smentendo il comportamento irriguardoso del proprio tesserato, sostiene tuttavia che le pacche date sulla spalla al D.G. erano unicamente per richiamare la sua attenzione in quanto vi erano altri calciatori che stavano discutendo una decisione dell’arbitro. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione. Il D.G., nel supplemento di rapporto contesta la versione del fatto ravvisando nel gesto del Chiarlitti una chiara intenzione di scherno nei suoi confronti. In sede di audizione avanti alla C.D. la reclamante sottolinea come il proprio tesserato sia pronto ad assumersi le proprie responsabilità, tuttavia sottolinea come il gesto dello stesso debba essere ricondotto nell’ambito di un episodio irriguardoso escludendo in ogni caso ogni fine di violenza. La C.D. esaminati gli atti ufficiali ed udita la reclamante in udienza ,accoglie il reclamo Il fatto è meritevole di censura sotto un duplice aspetto; in primo luogo soltanto il capitano della squadra ha il diritto dovere di interloquire con il D.G .ed in secondo luogo il modo usato dal Chiarlitti per richiamare l’attenzione del D.G. appare assolutamente sconveniente. Da quanto è emerso nel corso del dibattimento evidenzia una condotta del Chiarlitti meritevole di censura, tuttavia il gesto appare privo di volontà lesiva, quindi da inquadrarsi nell’ottica del comportamento gravemente irriguardoso verso l’arbitro con fini non lesivi. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chiarlitti Andrea dall’iniziale 21/04/02 al 21/03/02. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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