COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 162/01-gl.Gara Montalcino – Massetana (1-1) del 24/02/02. Campionato di Promozione in C.U.Regionale n.30 del 28/02/02.
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE
162/01-gl.Gara Montalcino – Massetana (1-1) del 24/02/02.
Campionato di Promozione in C.U.Regionale n.30 del 28/02/02.
Recalmo della Società Montalcino avverso:
1)Squalifica fino al 15/04/02 del tesserato (allenatore) Cacitti Marco per offese e minacce al D.G.
2) Ammenda di euro 500 “per contegno offensivo e minaccioso verso la terna al termine del s.t.della gara.Per reiterazione di tale comportamento allorchè la terna raggiunge gli spogliatoi,con lancio di una bottiglietta di plastica senza colpire ed un pacchetto di sigarette che raggiungeva il D.G.senza conseguenze.Per colpi inferti alla porta ed alla finestra dello spogliatoio accompagnati da offese e minacce.Per sostenitori che bloccano il cancello di uscita impedendo all’autovettura della terna la marcia.In tale frangente detto veicolo viene raggiunto da sputi e colpi ai finestrini.Intervento dei CC.e VV.UU.Recidiva.”
Per quanto attiene al tesserato Cacitti Marco la reclamante sostiene come il suo comportamento si è limitato a proteste ed offese verbali,escludendo comunque ogni tipo di minaccia.
La reclamante conclude sul punto chiedendo una riduzione della sanzione.
Per quanto concerne la sanzione pecuniaria la reclamante, pur ammettendo sostanzialmente i fatti,anche in via indiretta non intervenendo su alcuni punti in contestazione o generalizzando sugli stessi,tende a ricondurli su binari di semplici proteste e minacce “non manifestando la volontà di minacciare l’integrità fisica della terna.
La reclamante conclude,anche in questo caso,per una riduzione della sanzione,chiedendo inoltre di essere udita in udienza.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma i fatti come già evidenziati in prime cure.
La C.D.respinge il reclamo.
Preliminarmente occorre evidenziare come la reclamante,pur debitamente convocata,non si sia presentata in udienza.
Nel merito la C.D. rileva ancora una volta come il rapporto del Direttore di gara costituisca prova privilegiata nel Giudizio Sportivo,sottolineando comunque come la reclamante cerchi di ridurre i fatti in termini di cui la stessa non appare del tutto convinta.
Si legge nel reclamo come il pubblico,pur offendendo e minacciando la terna,non avesse intenzione di procurarle danni fisici.
Rileva la C.D.una evidente contraddizione in tale affermazione,in quanto se vi sono minacce appare evidente che,colui o coloro che le profferiscono sono potenzialmente idonei a mettere in essere le stesse,quindi l’affermazione circa la mancanza di volontà,sia pure in fieri,non violenta, appare del tutto fuori luogo e non meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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