COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 166/01-rc. Reclamo della U.S Rignanese avverso dec. del G.S Regionale. Ammenda di Euro 250 . (C.U 31 del 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 166/01-rc. Reclamo della U.S Rignanese avverso dec. del G.S Regionale. Ammenda di Euro 250 . (C.U 31 del 07.03.2002) Non condividendo le decisioni assunte dal G.S Regionale, relativamente alla gara Rignanese – Marino Mercato del 03.03.2002 , la stessa Rignanese inoltra reclamo a questa Commissione Disciplinare chiedendone la riforma. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal presidente della societa’ inibito. Osserva li collegio come il sig. Bagnoschi Romano, presidente della U.S Rignanese, sia stato inibito fino al 22.03.2002 con pubblicazione del provvedimento sul C.U 31 del 07.03.2002. Durante questo periodo , lo stesso , non poteva rappresentare la societa’ nell’ambito dei rapporti con la Federazione Calcio , dovendosi limitare a svolgere solo attivita’ amministrativa in favore del sodalizio. (art.lo 14 comma 7 Codice di Giustizia Sportiva.). La sottoscrizione del reclamo, inefficace, e’ da considerare “tamquam non esset” con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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