COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 218/01-sa. Impugnazione della U.S. CORTONA CAMUCIA avverso le squalifiche dei calciatori MATTIUCCI Luca per 5 giornate, e ROFANI Emanuele fino al 16 maggio 2004 ( Com. Uff. n. 43 bis del 11 maggio 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 218/01-sa. Impugnazione della U.S. CORTONA CAMUCIA avverso le squalifiche dei calciatori MATTIUCCI Luca per 5 giornate, e ROFANI Emanuele fino al 16 maggio 2004 ( Com. Uff. n. 43 bis del 11 maggio 2002). Con unico gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione delle sanzioni come sopra inflitte, che il G.S. regionale aveva così motivato: per il MATTIUCCI :“ Correva verso un calciatore avversario e, afferratolo per i capelli, glieli tirava fino a farlo cadere a terra. Alla notifica dell’espulsione offendeva e minacciava un A.A.” ; quanto al ROFANI Emanuele: “ A fine gara si avvicinava ad un A.A. e lo offendeva. Di poi lo colpiva volontariamente con la fronte sopra all’orecchio dx, provocandogli dolore perdurante per circa trenta minuti.”. Richiesta la audizione dinanzi a questo Collegio, in data 14 giugno 2002, si presentava il Sig. Bazzanti Massimo,Vice presidente della Società U.S. Cortona Camicia. La Commissione, nel corso della breve relazione illustrativa del procedimento, rendeva edotto il tesserato che, nel reclamo medesimo, risultava apposta una sottoscrizione che, prima facie, ma, in modo sufficientemente manifesto, non pareva corrispondere a quella del Presidente della stessa U.S. CORTONA CAMUCIA, come depositata al CRT Toscana. L’interpellato dichiarava che effettivamente la firma in esame era quella propria, avendo egli sottoscritto l’impugnazione, e non già il Presidente, egli ritenendo di avere poteri di rappresentanza della Società, verosimilmente in virtù di un atto specifico, comunque inoltrato - preventivamente a questa vicenda - al Comitato toscano. Chiedeva un breve termine per verificare tali profili ed eventualmente allegare documentazione a sostegno. Concesso tale termine, in data 21 giugno 2002, il medesimo tesserato si presentava depositando comunicazione alla F.I.G.C. – C.R.T. del 25 luglio 2002, e verbale di assemblea societaria del 18 luglio 2000 con i quali si dava atto della attribuzione del “potere di firma” alla di lui persona. Illustrava quindi le argomentazioni a sostegno del gravame. Come spiegato in narrativa, si è appurato che la firma in questione è quella del Vicepresidente. Preliminarmente, deve riepilogarsi che il proposto reclamo, pur in carta intestata della Società CORTONA CAMUCIA, è stato sottoscritto in calce - ove non è riportato né il timbro, né comunque la scrittura della figura a cui riferire la firma - da soggetto con grafia che - per immediata evidenza - neppure appare quella del Presidente, Sig. Accordi Alunno Swan, come si rileva confrontandola con quella riportata nell’atto di iscrizione del Sodalizio alla F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti, Comitato regionale Toscano, per la presente stagione sportiva 2001 – 2002, qui acquisito agli atti del presente procedimento. In tale documento, da ultimo citato, ove sono raccolte le firme del presidente, appunto, e quelle degli altri organi societari, oltre che dei Consiglieri, non risulta, altresì, riempita la relativa parte e, quindi, non rilasciata la delega ad operare e “spendere il nome” della Società a soggetto diverso dal legale rappresentante, sopra indicato. Esiste tuttavia “delega” , in senso formale, ad agire in favore del Vice Presidente, non già stabilita da norma Statutaria ( è stata all’uopo anche acquisita copia dello Statuto della U.S. CORTONA CAMUCIA) ma da atto specifico del 18 luglio 2000 derivante dalla nomina assembleare dei nuovi – attuali - presidente e vice presidente e per quest’ultimo “con attribuzione della firma”. Secondo le chiari disposizioni del Codice di giustizia Sportiva, la proposizione del reclamo - da inoltrare secondo la disciplina espressa dal combinato disposto degli artt. 29 e 34 – vede legittimati – tra gli altri tesserati (persone fisiche), appunto, le Società, a mente del primo comma dell’art. 29, ora citato. Non vi è dubbio - secondo le regole generali sulla rappresentanza delle figure associative - che la volontà della Società stessa è validamente espressa verso i terzi e le Autorità Federali, dal suo Presidente o legale rappresentante, o, in alternativa (esclusiva), da persona all’uopo e formalmente delegata, in via generale, o per atto ad hoc. La Commissione esposti tali principi generali in materia, non può non evidenziare come - a stretto rigore – la comunicazione del 25 luglio 2000, inoltrata al Comitato ( oggi depositata in copia) concerna la stagione sportiva 2000 – 2001 e non l’attuale. Si è comunque deciso di avallare il potere del Vice presidente, firmatario del presente gravame, intendo che, con la delibazione assembleare, si siano comunque effettivamente assegnati al Sig. BAZZANTI tali poteri per il futuro, pur difettando, come dimostrato, gli adempimenti per la stagione in corso, a cominciare dall’atto di iscrizione che tali conferimenti non riporta. Ne consegue che agli effetti della validità della presente impugnazione, l’atto introduttivo qui esaminato, può essere formalmente riferito ad Organo sostanzialmente abilitato alla sua proposizione. Può, dunque, essere dato corso all’esame del merito del gravame, per le due posizioni in interesse. – Quanto al MATTIUCCI, si è sostenuto che la dinamica dell’azione era contrassegnata dal normale scambio di energie contrapposte tra due avversari in gioco, senza vessazione del proprio calciatore ai danni dell’altro (vero semmai il contrario) e che ciò sarebbe dimostrato da una video-ripresa dell’incontro. Non è inutile ribadire che la “prova televisiva” è disciplinata da recente normativa che non comprende - tra i casi di utilizzabilità - quello in oggetto, bensì quando essa è riferibile ad azione violenta sfuggita alla visione dell’arbitro, dei suoi Assistenti, e, pertanto, non sanzionata sul campo e/o sul referto (come invece accaduto). Ciò posto l’A.A. (che ha percepito e “subito” direttamente gli episodi) e che nel rapporto già si era espresso con versione chiara e lineare, ha effettivamente ribadito - con supplemento qui inoltrato in esito alla introdotta impugnazione - che vi è stata condotta volontaria del MATTIUCCI nell’afferrare i capelli del giocatore avversario con entrambe le mani, trascinandolo a terra con pallone distante 10 –15 metri, tanto che l’arbitro assegnava una punizione in altra area del campo e per altro fatto. Alla segnalazione effettuata al D.G. seguivano la espulsione e, successivamente, le farsi ingiuriose e minacciose nei confronti dl medesimo A.A. Acclarata la responsabilità del tesserato può evidenziarsi come la sanzione stabilita sia del tutto congrua, qui precisandosi che le offese e minacce ad un componente della terna arbitrale sono normalmente punite con tre giornate; mentre il gesto violento ( capelli tirati a due mani e caduta dell’avversario) “con pallone lontano” può avere sanzione in almeno due giornate. Per la sua posizione il gravame deve dunque essere respinto. A diversa conclusione può giungersi per la vicenda e la sanzione che interessano il ROFANI, sotto il profilo della attenuazione della squalifica, ferma, tuttavia, la integrale responsabilità del tesserato così come motivata nella decisone del primo giudice. Ed invero, la tesi difensiva della società è improntata sulla negatoria della condotta del colpo/ testata all’orecchio inflitto dal giovane calciatore al medesimo A.A., pur ammettendo le espressioni ingiuriose, e movendosi anche talune perplessità circa la segnalata durata del dolore patito dal guardalinee (trenta minuti) in ragione della modestia del colpo medesimo, comunque portato da altri, atteso che il ROFANI, in quei frangenti, si sarebbe trovato a sei / sette metri di distanza. Anche per tale importante segmento del procedimento, deve ribadirsi che la versione arbitrale o comunque di un componente la terna ha fede privilegiata e prevalente rispetto alla tesi “contraria” o diversa espressa dai reclamanti , ciò derivando da espressa statuizione delle Carte federali. Tale versione è oltretutto precisa, lineare e “sicura” nell’affermare - sia in sede di atti gara che nel già citato supplemento - che il ROFANI, riconosciuto anche per il N. 16 sulla maglia, ( vds. note gara) si era avvicinato all’A.A. fin dall’inizio della salita, che dal campo porta agli spogliatoi, insieme ad altro giocatore, offendendolo reiteratamente, fino a quando, avvicinatosi ulteriormente con il suo viso fino ad una distanza di cinque centimetri da quello dell’Assistente ( ciò che esclude una erronea percezione ed individuazione del soggetto), dopo averlo ulteriormente offeso, lo colpiva volontariamente con una testata all’orecchio destro, causandogli dolore perdurante per trenta minuti. Non vi è dunque spazio per una diversa ricostruzione dei fatti, che devono dunque essere ascritti al ROFANI. Quanto alla entità della sanzione, la stessa non può che essere congruamente severa, posto che il gesto della testata ravvicinata è quanto mai violento, insidioso, non consente difesa passiva o di essere schivata, in quanto non percepibile tempestivamente dal “destinatario” e, potenzialmente, a significativo contenuto lesivo, atteso l’impatto da e su ossa del cranio. Sulla durata del dolore percepito, nulla vi è da aggiungere, non potendo questo Collegio sindacare la puntuale indicazione dell’A.A. scrivente che tale indicazione ha sottoscritto. La stessa disamina della natura del gesto “in generale” consente, tuttavia, di considerare con grado di portata lievemente inferiore la condotta stessa, nel caso concreto, e la proporzionale sanzione, verificandosi che il dolore non è descritto come forte o significativo (quindi verosimilmente medio – lieve) e con vi sono state ulteriori conseguenze, quali sanguinamenti, ricoveri o referti medici per prognosi di malattia; conclusivamente l’entità del colpo deve valutarsi non di gravità rimarchevole. La squalifica può dunque fissarsi in anni uno e mesi sei, cioè fino al 16 dicembre 2003. P.Q.M. Respinge il gravame avverso la squalifica del calciatore MATTIUCCI Luca, che conferma; accoglie la impugnazione per il calciatore ROFANI Emanuele e riduce al squalifica stabilita nei suoi confronti ad anni uno e mesi sei, fino al 16 dicembre 2003 ( anziché fino al 16 maggio 2004 come stabilito dal G.S. ) e dispone restituirsi la relativa tassa.
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