COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione 14.-RECLAMO DEL F.C. UNIONE 98 AVVERSO REGOLARITA’ GARA UNIONE 98/ CUTIGLIANESE DEL 14.10.2001 (1-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione 14.-RECLAMO DEL F.C. UNIONE 98 AVVERSO REGOLARITA' GARA UNIONE 98/ CUTIGLIANESE DEL 14.10.2001 (1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.12 del 18.10.2001; -avverso la regolarita' della gara in epigrafe propone reclamo il F.C.Unione 98, deducendo che la squadra avversaria non aveva ottemperato all'obbligo di impiegare per tutta la durata della gara almeno due calciatori di cui uno nato dall'1.1.1983 e l'altro nato dall'1.1.1982 in poi, contravvenendo cosi' alle disposizioni federali vigenti; chiede quindi infliggersi all'U.S. Cutiglianese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. Il reclamo e' fondato e va accolto. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita Unione 98/Cutiglianese, la squadra ospite e' restata in campo con un solo giocatore nato dall'1.1.1983 in poi, in violazione alla normativa, pubblicata sul C.U. n.1 del 5.7.2001 del Comitato Regionale Toscana e valevole per la stagione sportiva 2001/2002, che fa obbligo alle Societa' di impiegare fin dall'inizio e per tutta la durata della gara, almeno due calciatori di cui uno nato dall'1.1.1983 e l'altro nato dall'1.1.1982. E' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Societa' ospitante, pertanto, aveva l'obbligo di impiegare ''comunque e per tutta la durata'' della gara almeno due calciatori nati nelle fasce prestabilite, per cui l'inosservanza di tale norma, emanata in conformita' delle disposizioni della lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, deve comportare l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, lett.c), del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il dispositivo dell'art.34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.i.G.C.. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come in epigrafe proposto dal F.C. Unione 98 di Ponte a Moriano Saltocchio (Lucca) ed infligge alla U.S. Cutiglianese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Ordina la restituzione della tassa.
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