COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione RECLAMO DELLA S.S. SIGNA AVVERSO REGOLARITA’ GARA SIGNA/S.PIERO A SIEVE DEL 7.10.2001 (0-1).

4 COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione RECLAMO DELLA S.S. SIGNA AVVERSO REGOLARITA' GARA SIGNA/S.PIERO A SIEVE DEL 7.10.2001 (0-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.11 dell'11.10.2001; -il 7 ottobre 2001 si e' svolto a Signa l'incontro valido per il Campionato di Promozione tra le squadre Signa/S.Piero a Sieve, terminato sul campo col risultato di 0-1. La societa' soccombente peraltro propone reclamo contro l'esito e la regolarita' della gara dinanzi a questo Giudice Sportivo sostenendo che il giocatore Faraco Roberto, che era stato impiegato in campo dalla Pol.S.Piero a Sieve in sostituzione del n.9 Agostini Giacomo, era stato identificato irregolarmente e cioe' con una fotocopia non autenticata della propria carta d'identita' rilasciata dal Comune di Firenze. Chiede quindi l'assegnazione per 2-0 della gara in epigrafe ed in subordine la ripetizione della stessa. Il gravame e' infondato. Si deve infatti far riferimento a quanto dichiarato nel proprio supplemento dal Direttore di gara, il quale identifico' si il Faraco attraverso una semplice fotocopia della carta d'identita' ma, avendone poi ottenuto dal Dirigente accompagnatore della Societa' ospite anche l'originale ebbe a controllarne l'esatta corrispondenza con la copia esibita. D'altra parte nemmeno la reclamante S.S. Signa sostiene esplicitamente che vi siano state sostituzioni di persona: ed e' noto che secondo la giurisprudenza della stessa C.A.F. le irregolarita' formali della identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori dal caso in cui e' residuata reale incertezza sulla identita' di chi ha preso parte alla gara. Nella specie questo non si puo' assolutamente dire dopo l'accertamento svolto dal Direttore di gara e pertanto tutte le mende od irregolarita' formali segnalate dalla reclamante non possono portare alla invocata punizione sportiva ne' alla ripetizione dell'incontro. Il reclamo della S.S. Signa deve essere quindi respinto, incamerandosi la tassa. Per questi motivi il Giudice Sportivo respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Signa di Signa (Firenze) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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