COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 011/01-cr. Reclamo della S.S Orbetellana avverso l’esito gara Orbetellana – San Quirico del 23.09.2001 valida per il campionato di Promozione (risultato 0 – 4 ) 016/01-cr. Reclamo della S.S Argentario avverso l’esito della gara San Quirico Argentario del 30.9.2001 valida per il campionato di Promozione ( risultato 2 – 1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 011/01-cr. Reclamo della S.S Orbetellana avverso l’esito gara Orbetellana – San Quirico del 23.09.2001 valida per il campionato di Promozione (risultato 0 – 4 ) 016/01-cr. Reclamo della S.S Argentario avverso l’esito della gara San Quirico Argentario del 30.9.2001 valida per il campionato di Promozione ( risultato 2 – 1 ) Con distinti e separati reclami che in questa sede vengono riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva , le soc. Orbetellana e Argentario , chiedono a questa C.D che venga inflitta la punizione sportiva della perdita delle gare in epigrafe indicate secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lettera a) Codice di giustizia sportiva per avervi fatto partecipare il calciatore Bacheca Luca malgrado squalificato. Invia proprie controdeduzioni la soc. San Quirico chiedendo il rigetto dei gravami sull’assunto che il provvedimento di squalifica era intervenuto, nei confronti del Bacheca, in data successiva alla disputa delle due gare. I reclami sono infondati e vanno respinti. Il calciatore Bacheca Luca , in data 7 Lugglio 2001 , partecipa al un torneo di calcio a cinque “ Città di Civitavecchia” . A seguito di fatti occorsi durante la gara , il calciatore, viene squalificato dal G.S del comitato Lazio fino al 31.12.2001 con provvedimento pubblicato sul C.U 12 del 13.9.2001. Tale provvedimento , assunto da un Organo incompetente , veniva dal comitato Lazio annullato con provvedimento pubblicato sul C.U 13 del 20.09.2001 e gli atti rimessi al G.S Regionale del Comitato Toscano quale giudice competente essendo il Bacheca tesserato per una società di detto comitato. Il Giudice Sportivo Regionale assumeva nei confronti del tesserato un provvedimento di squalifica fino al 19.12.2001 come pubblicato sul C.U 10 del 4.10.2001. La sanzione ha iniziato il suo effetto a partire da quest’ultima data ( art 17 comma 2 C.G.S) e pertanto nel periodo 20.09.2001 / 4.10.2001 il calciatore Bacheca era pienamente legittimato a prendere parte alle gare della società di appartenenza. P.Q.M La C.D respinge i reclami come proposti dalle soc. Orbetellana e Argentario ordinando l’incameramento delle relative tasse.
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