COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 146/01-gl.Gara Sancascianese / Tuttocalzatura (0-0) del 3/2/02. Campionato di Promozione. In C.U. Regionale n.27 del 7/2/02

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 146/01-gl.Gara Sancascianese / Tuttocalzatura (0-0) del 3/2/02. Campionato di Promozione. In C.U. Regionale n.27 del 7/2/02 Reclamo della Società Sancascianese avverso la squalifica fino al 7/4/02 del calciatore Lami Gabriele il quale “ espulso per avere applaudito ironicamente il D.G., alla notifica protestava vivacemente e nel contempo, appoggiava le proprie mani sul petto dell’arbitro esercitando una lieve pressione che peraltro non procurava conseguenza alcuna “. La reclamante, ammette le proteste, ma esclude il contatto fra il calciatore e l’arbitro. Conclude chiedendo una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma la dinamica dei fatti così come già riportata in prime cure. La C.D. respinge il reclamo. Come più volte affermato, la versione data dal D.G., primo giudice in campo, viene considerata dal diritto sportivo prova privilegiata, pertanto la conferma dei fatti fornita dall’arbitro trova accoglimento avanti all’Organo giudicante, in mancanza di elementi che possano superare la presunzione di legge. La sanzione appare ben graduata nella sua entità afflittiva. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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