COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 083/01-Gc.Reclamo Presentato Da Luti Fabio (San Giusto) Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Prato Che Ha Comminato Al Tesserato La Squalifica Fino Al 30.06.2005. (C.U. N° 18 Del 28.11.12.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 083/01-Gc.Reclamo Presentato Da Luti Fabio (San Giusto) Avverso La Decisione Del G.S. Provinciale Di Prato Che Ha Comminato Al Tesserato La Squalifica Fino Al 30.06.2005. (C.U. N° 18 Del 28.11.12.2001) Il Giudice Sportivo provinciale di Prato squalificava fino a tutto il 30.06.2005 il giocatore Luti Fabio per aver colpito con un violento calcio alle gambe il D.G., procurandogli fortissimo dolore fisico che di fatto lo costringeva a sospendere l’incontro. Dopo il gesto violento, offendeva e minacciava reiteratamente il D.G., cercando nuovamente di colpirlo e non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra che lo allontanavano con forza .I fatti ascritti accadevano nel corso della gara San Giusto – Ponticino del 19.11.2001. Contro la citata decisione proponeva reclamo il giocatore Luti Fabio. Il reclamante, con il gravame proposto, richiede sostanzialmente una riduzione della sanzione inflittagli, confermando però totalmente lo svolgimento dei fatti così come risultanti dagli atti di gara, limitandosi a fornire una versione difforme su aspetti che lo stesso tesserato definisce “alcuni particolari”. Più volte ribadisce il giocatore la circostanza che il gesto (o meglio i gesti) compiuti sono stati di estrema gravità, evidenziando anche che la propria condotta violenta ha colto di sorpresa i compagni, nonché ammette la difficoltà di spiegazione del gesto, definito dallo stesso “insano”. Stante anche la totale conferma dell’arbitro nel supplemento di rapporto, non appare in alcun modo dubbia la dinamica dei fatti che appare assolutamente chiara nella sua gravità sia nel colpo inferto all’arbitro sia in tutto il comportamento del Luti che possiamo definire – se confrontato con il singolo gesto del calcio al D.G. – di “contorno”, ma che evidenzia ancora di più la gravità dell’accaduto. Si tratta quindi di decidere solo sull’entità della sanzione comminata dal Primo Giudice. E’ senz’altro apprezzabile – ma diremmo almeno doveroso - il fatto che il tesserato possa aver chiesto scusa all’arbitro, ma non deve sottacersi che i fatti contestati sono stati vari di diversa gravità, e sono proseguiti anche dopo il calcio inferto al direttore di gara, quando ormai la foga e la rabbia avrebbero dovuto scemare. Ma non solo: il Luti non partecipava in alcun modo al gioco, era in panchina, e ciò rende assolutamente più grave la sua posizione. In altri termini il comportamento assolutamente ingiustificato e particolarmente violento del calciatore, nell’ambito, altresì, di una categoria – quella del calcio a cinque – ove le particolari condizioni di gioco rendono ancor più pericolosa per tutto l’ambiente una qualsiasi condotta violenta, non lasciano margine ad una qualsiasi riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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