COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 113/01-gc.Reclamo Presentato Dall’a.S. Impruneta Avverso La Decisone Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Carbone Massimo Fino Al 03.05.2002. (C.U. N° 22 Del 03.01.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 113/01-gc.Reclamo Presentato Dall’a.S. Impruneta Avverso La Decisone Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Carbone Massimo Fino Al 03.05.2002. (C.U. N° 22 Del 03.01.2002 ) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il tesserato Carbone Massimo fino al 3.5.2002 poiché questi raggiungeva in corsa il D.G. e poneva il proprio petto contro quello dell’arbitro facendolo indietreggiare di circa un metro senza procurargli conseguenze, e accompagnava tale gesto con frase offensiva. Quanto sopra accadeva nel corso della gara Impruneta – Anchetta del 21.12.2001. Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società Impruneta Calcio a cinque, confermando senz’altro la frase offensiva ma attribuendo al contatto con il D.G. la casualità, essendosi trattato di un gesto fortuito e di modesta entità. Concludeva la società con la richiesta di una riduzione della sanzione nonché di audizione personale. Nel supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione, il direttore di gara nulla aggiunge a quanto già risulta dagli atti di gara, ripetendo esattamente quanto già ivi riportato e non fornendo, quindi, nessun ulteriore elemento utile. All’odierna udienza, in seguito a convocazione, si presentava la società reclamante, la quale insiste per una mitigazione della sanzione stante la mancanza di volontarietà nel contatto. Il reclamo merita accoglimento. Non vi è dubbio che il Carbone abbia offeso l’arbitro, stante anche la conferma della società reclamante; nessun dubbio, ancora, sussiste sulla circostanza che vi sia effettivamente stato il contatto, poiché la difesa della società Impruneta si basa sulla assoluta fortuità dell’evento. Ciò che lascia perplesso questo Collegio è la circostanza che il D.G. che ha evidenziato l’accaduto non è colui che ha subito il contatto con il Carbone. Il referto arbitrale riferisce del contatto subito dal “collega”, ma il “collega”, secondo arbitro della gara, nulla scrive in proposito; ne deriva di conseguenza che sebbene il fatto riferito consenta di accertare che questo sia realmente avvenuto (vi è anche la conferma della società), la mancanza di una diretta descrizione e di uno specifico rapporto del diretto interessato non consente in alcun modo di stabilire l’effettiva entità del contatto fisico; anche sulla volontarietà, si rileva, l’assenza di una qualsiasi impressione del diretto interessato non consente di fare piena luce sull’effettiva entità del gesto. Ne deriva, quindi, che il gesto debba essere sanzionato, non potendosi addivenire ad alcun contatto fisico con l’arbitro, ma che questo debba essere – per i motivi indicati – ritenuto più un gesto altamente e gravemente irriguardoso piuttosto che un volontario comportamento violento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al sig. Carbone Massimo fino al 03.03.2002. Ordina la restituzione della tassa.
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