COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 188/01-sa. Impugnazione della AUDAX Prato avverso la squalifica del calciatore Sig. LIGUORI Antonio, inflitta dal G.S. Provinciale di Prato per nove mesi, fino al 3 gennaio 2003 ( Com. Uff. n. 35 del 3 aprile 2002).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A 5
188/01-sa. Impugnazione della AUDAX Prato avverso la squalifica del calciatore Sig. LIGUORI Antonio, inflitta dal G.S. Provinciale di Prato per nove mesi, fino al 3 gennaio 2003 ( Com. Uff. n. 35 del 3 aprile 2002).
Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione o la revoca della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. LIGUORI Antonio, che il G.S. provinciale aveva così motivato: “ A fine gara offendeva il DG ed afferrandolo per il bavero lo strattonava. Nell’allontanarsi, colpiva il DG alla nuca con una lieve manata senza procurargli dolore…”-
Deduceva la reclamante che il tesserato non aveva avuto alcun comportamento vessatorio verso l’arbitro, in quanto in esito all’ammonizione, il calciatore aveva chiesto delle spiegazioni allo stesso DG, ottenendo da quest’ultimo, per tutta risposta, un’offesa, per la quale - al solo fine di ottenere le necessarie scuse - lo aveva preso per la maglia ( non già per il bavero, bensì per un lembo) e, quindi, era avvenuto il lieve colpo non alla nuca ma tra la spalla ed il collo; il tutto al solo predetto fine di richiamare l’attenzione del DG. Infine, non era contestata una frase irriguardosa del seguente tenore “vorrei vedere se senza quella divisa te la sentiresti di fare lo sbruffone, vergognati!” -.
L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto; nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha negato di avere offeso con le parole “sei un deficiente”, il calciatore, in occasione della di lui ammonizione; ha indicato che il predetto tesserato aveva avuto una reazione sconsiderata e che non manifestava alcuna pretesa di scuse. Confermava, ulteriormente esplicitandoli, sia la presa per il bavero della divisa, ed in quel dato punto della giacca, con la quale veniva effettivamente strattonato; quindi il pur lieve colpo, diretto alla sua nuca, senza aver da ciò patito dolore o conseguenze. Aggiungeva che dopo tale colpo il LIGUORI gli diceva, allontanandosi del campo: “Tanto ti ribecco”.
Osserva questa CD che – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale in virtù di disposizione delle carte federali - la condotta del calciatore è più che verosimilmente intenzionale, posta in essere per estrinsecare una qualche, plurima, violenza verso l’arbitro.
Ritiene, cioè, il Collegio che la natura dei gesti - nell’ambito della descritta azione articolata iniziata e finita con ingiurie pesanti e minacce; che dunque “colorano” gli intenti dell’agente - ed anche se sprovvisti di conseguenze lesive, non avendo arrecato dolore, sia stata volontaria, intesa cioè ad infliggere all’arbitro momenti di pur non eclatante violenza.
Ciò enucleato, detta condotta deve essere valutata nei termini di gravità, secondo quanto deciso dal giudice di prima istanza.
Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, non può essere ridotta, apparendo congrua rispetto alla portata dei gesti indebiti “ comunque seri” (strattonamento per il bavero, gesto questo a componente aggressiva significativa, ed anche irriguardosa; lieve schiaffo alla nuca, comunque alla testa; ingiurie numerose e minacce), non sottacendosi la pluralità di essi, e complessivamente proporzionata rispetto a vicende assimilabili, se solo si consideri che per il solo “strattonamento”, la squalifica deve valutarsi da un minimo di sei mesi, per i casi minimali.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, e conferma la squalifica inflitta al calciatore LIGUORI Antonio. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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