COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 057/01-cr. Reclamo della soc. Ferrovieri Calcio a Cinque avverso esito gara Membrino – Ferrovieri del 26.10.2001 (risultato 5 – 2 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 057/01-cr. Reclamo della soc. Ferrovieri Calcio a Cinque avverso esito gara Membrino – Ferrovieri del 26.10.2001 (risultato 5 – 2 ) Sostenendo la irregolare partecipazione del Calciatore KAMBERAJ Lulzim , in quanto non regolarmente tesserato, schierato dalla soc. Membrino, la Ferrovieri calcio a cinque chiede vedersi assegnare vinta la gara in epigrafe indicata secondo il disposto di cui all’art. 12 comma 5 C.G.S. Niente ha controdedotto la soc. mambrino malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è privo di fondamento e merita di essere respinto. Come debitamente e tempestivamente comunicato dall’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana il calciatore Kamberaj, alla data di effettuazione della gara, risultava regolarmente tesserato per la società Mambrino come dilettante straniero extracomunitario. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it