COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 GARA: G.R.C.S. SAN LEONE / A.C. 1^ GIGLIO DEL 18 GENNAIO 2002 (Sospesa al 21^ minuto del p.t. sul risultato di 6-0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 GARA: G.R.C.S. SAN LEONE / A.C. 1^ GIGLIO DEL 18 GENNAIO 2002 (Sospesa al 21^ minuto del p.t. sul risultato di 6-0) La gara del Campionato Regionale di Serie C2 Calcio a Cinque San Leone/1^ Giglio in calendario per il 18 gennaio 2002, veniva sospesa definitivamente dall’arbitro al 21^ minuto del p.t. e sul punteggio di 6-0 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione degli effettivi della squadra A.C. 1^ Giglio al di sotto del minimo regolamentare; - tutto cio’ premesso, il Giudice Sportivo ritiene che: - con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi del 1^ Giglio al di sotto del minimo regolamentare, l’Arbitro ha fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla Regola 3 del Regolamento di Gioco e dall’art.64 comma 1 delle N.O.I.F.; - ne consegue in applicazione della norma di cui all’art.12 comma 1 C.G.S., infliggersi all’A.C. 1^ Giglio la punizione sportiva della perdita della gara per 6-0 quale miglior risultato acquisito sul campo dalla societa’ avversaria al momento della sospensione. Viene applicata la penalizzazione di UN punto in classifica in quanto societa’ recidiva ai sensi del comma 4 dell’art.16 C.G.S..
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