COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 092/01-cr Reclamo della U.C Vecchiano Sangiulianot. Avverso squalifiche di tesserati……….

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 092/01-cr Reclamo della U.C Vecchiano Sangiulianot. Avverso squalifiche di tesserati………. La Soc. Vecchiano Sangiulianoterme inoltra ricorso a questa Commissione chiedendo una riduzione della squalifica per i “suoi tesserati , avvenuta nella gara U.C Spa Vecchiano S.Giulianot.-Sextum Bientina Del 1.12.2001.” Nessun altro elemento viene fornito dall’odierna reclamante se non che le offese e minacce ….”sono avvenute in un momento particolare della gara e non hanno avuto alcun seguito.” Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché redatto in forma generica.(art.29 comma 6 C.G.S) Osserva il Collegio come, il reclamo di appello , sia inammissibile per genericità , allorquando manchi qualsiasi riferimento alla motivazione della decisione impugnata e difetti di una ragionata critica delle considerazioni che hanno indotto l’organo disciplinare di prima istanza ad adottarle. Nel caso di specie , non è dato sapere neppure a quale campionato e a chi le doglianze si possano riferire. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il reclamo proposto ordinando l’incameramento della tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it