COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 092/01-cr Reclamo della U.C Vecchiano Sangiulianot. Avverso squalifiche di tesserati……….
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
092/01-cr Reclamo della U.C Vecchiano Sangiulianot. Avverso squalifiche di tesserati……….
La Soc. Vecchiano Sangiulianoterme inoltra ricorso a questa Commissione chiedendo una riduzione della squalifica per i “suoi tesserati , avvenuta nella gara U.C Spa Vecchiano S.Giulianot.-Sextum Bientina Del 1.12.2001.”
Nessun altro elemento viene fornito dall’odierna reclamante se non che le offese e minacce ….”sono avvenute in un momento particolare della gara e non hanno avuto alcun seguito.”
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché redatto in forma generica.(art.29 comma 6 C.G.S)
Osserva il Collegio come, il reclamo di appello , sia inammissibile per genericità , allorquando manchi qualsiasi riferimento alla motivazione della decisione impugnata e difetti di una ragionata critica delle considerazioni che hanno indotto l’organo disciplinare di prima istanza ad adottarle.
Nel caso di specie , non è dato sapere neppure a quale campionato e a chi le doglianze si possano riferire.
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il reclamo proposto ordinando l’incameramento della tassa relativa.